← Indietro

ANAC: È LEGITTIMA L’ESCLUSIONE SE L’OPERATORE ECONOMICO NON FORNISCE INTEGRAZIONI ESAUSTIVE NEI TEMINI PREVISTI DAL COODICE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con delibera n. 148 del 20 marzo 2024 riguardante l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale, ANAC, decidendo sulla richiesta di parere precontenzioso circa la presunta illegittima esclusione disposta a carico della società istante in presenza di quattro annotazioni sul Casellario Anac riferite a pregressi eventi intercorsi tra l’operatore economico ed altre stazioni appaltanti/Enti concedenti in merito alle quali l’istante, nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio attivata dalla CUC, aveva fornito chiarimenti e documenti, ha osservato che l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche è rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente. Anche le eventuali omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo, ma l’esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante.

Per cui, ad avviso di ANAC, è legittima l’esclusione disposta a carico del concorrente che non abbia adempiuto nel termine previsto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, d.lgs. 36/2023.

Tale orientamento risulta conforme alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2022 n. 2154) che ha posto in risalto come in queste circostanze l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico sia rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2022 n. 2154).

Inoltre, si osserva come anche nel caso di eventuali omissioni dichiarative la giurisprudenza amministrativa ritiene che: "l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. “non ostativi” non può essere automatica", affermando che: "La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente" (Consiglio di Stato,Ad. Plen., 28 agosto 2020 n. 16).