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Anac chiarisce gli obblighi di pubblicazione su dati e redditi dei dirigenti

Con parere in data 17 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati e dei redditi dei dirigenti pubblici, rispondendo a una richiesta di parere formulata da un Ente.

L’Autorità ha precisato che il co. 1-bis dell’art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. Tuttavia, l'Autorità ha precisato che per i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del Regolatore.

Rimangono invece pienamente vigenti gli obblighi previsti dall’art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013, che impongono a ciascun dirigente di comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. L’amministrazione è conseguentemente tenuta a pubblicare tali dati sul proprio sito istituzionale.

Secondo ANAC, la finalità della disposizione è quella di favorire il controllo sul rispetto del limite massimo retributivo dei dipendenti pubblici, garantendo la conoscibilità del dato aggregato. L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i dirigenti, inclusi quelli operanti presso società in controllo pubblico non quotate.

Per “emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica” devono intendersi tutte le somme percepite nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo: stipendi, componenti del trattamento fondamentale e accessorio, indennità, nonché compensi per consulenze o incarichi aggiuntivi conferiti da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quella di appartenenza, e da società partecipate pubbliche.

Le amministrazioni devono pubblicare tali informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Personale – Incarichi amministrativi di vertice” e “Personale – Dirigenti”, con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dei dati – fissata al 30 novembre dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 – e comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Le dichiarazioni dei dirigenti devono inoltre indicare tutti gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica, specificando l’amministrazione o la società conferente e i relativi compensi. In caso di incarichi pluriennali, il corrispettivo deve essere indicato sia nell’importo complessivo sia nella quota annuale, anche quando il pagamento sia previsto al termine dell’incarico.