Nuove posizioni dirigenziali e limiti al trattamento accessorio
La Corte dei conti Lombardia, con delibera n. 216/2026/PAR, ha risposto ad una richiesta di parere relativa una richiesta di parere sull’applicazione della disciplina vincolistica al trattamento accessorio del personale.
L’Ente ha, in particolare, chiesto “se, in presenza di una riorganizzazione della struttura burocratica dell’Ente, che preveda l’istituzione ex novo di figure dirigenziali e la ridefinizione delle Elevate Qualificazioni esistenti, sia consentito rideterminare in aumento il limite complessivo di spesa di cui all’art. 23, co. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
Rispondendo negativamente alla questione posta, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in ipotesi di prima istituzione di posizioni dirigenziali da parte dell’ente locale, connessa con una riorganizzazione interna, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, relativo a tutte le categorie di personale, deve essere determinato nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, e calcolato sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, ai sensi dell’art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali stipulato in data 17 dicembre 2020”