Compensi membro interno commissione concorso, si applicano i limiti
La Corte Conti Veneto, con parere n. 106/2026 si è espressa su richiesta di Comune in materia di trattamento accessorio del personale, rispondendo al quesito se i compensi dei dipendenti comunali per l’attività di componente interno di commissioni di concorso nell’ente di appartenenza soggiacciano o meno al limite introdotto dall’art. 23, co. 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativo all’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. Secondo l’Amministrazione comunale “l’imputazione di tali compensi all’interno del tetto del trattamento accessorio rischia di comprimere gli spazi finanziari disponibili per altre voci obbligatorie o strategiche del salario accessorio, con il possibile effetto di rendere difficoltosa, o in taluni casi di fatto impraticabile, l’attivazione di procedure concorsuali”, oltre al possibile “effetto di asimmetria applicativa” tra componenti interni ed esterni alla commissione, “inducendo le amministrazioni a privilegiare il ricorso a commissari esterni non già per esigenze di competenza, imparzialità o specializzazione, bensì al solo fine di evitare il superamento dei limiti di spesa del trattamento accessorio”. Pertanto, al fine di consentire il rispetto dei limiti alla spesa del personale, l’Amministrazione chiede se la corretta interpretazione della normativa riguardante tali compensi consenta di escluderli dal limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017
La Corte dei Conti ha espresso parere contrario. “L’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce, altresì, che “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese”. Nel delineato contesto, poiché la definizione del trattamento accessorio è riservata dalla legge alla contrattazione collettiva, in tale ambito precettivo va ricercata l’eventuale riconducibilità dei compensi dei dipendenti comunali per l’attività di componente interno di commissioni di concorso nell’ente di appartenenza (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Sardegna, deliberazione n. 23/2024/PAR). L’interpretazione di tale contrattazione è preclusa alla presente funzione consultiva in quanto afferente all’ambito giuslavoristico, diverso da quello della contabilità pubblica (delibera 9/2022/SEZAUT/QMIG, cit.).
Va conseguentemente ribadito che il trattamento accessorio, una volta delineato dalla contrattazione collettiva a misura dell’art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/2001 ed in conformità ai richiamati principi di legge, soggiace ai limiti di spesa per esso specificamente previsti dal legislatore. Siffatti limiti sono costituiti, in generale, dall’art. 1, comma 557-quater, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, con riferimento al trattamento accessorio, dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Si tratta di disposizioni imperative e perentorie, perciò derogabili solo da espressa disposizione di legge (deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG)”.