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ANAC ordina l'annullamento di gara PNRR per gravi vizi di illegittimità

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso in data 5 novembre 2025 un parere motivato che rappresenta un caso emblematico delle criticità che possono affliggere le procedure di affidamento dei lavori pubblici, particolarmente significativo in quanto riguarda un appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di interesse regionale.

La delibera n. 430 del 5 novembre 2025 evidenzia una violazione fondamentale del sistema di qualificazione per i lavori pubblici, che costituisce uno dei pilastri del diritto degli appalti. Il vizio principale riguarda l'introduzione di un requisito di fatturato aggiuntivo rispetto alla certificazione SOA, in palese contrasto con i principi cardine della normativa vigente.

Il cuore della questione risiede nella natura del sistema di qualificazione SOA, disciplinato dall'art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce chiaramente come "il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione". Questa formulazione non lascia spazio a interpretazioni: l'attestazione SOA è autosufficiente e non può essere integrata con ulteriori requisiti.

Il principio trova ulteriore conferma nell'Allegato II.12, articolo 1, comma 2, che dispone che "l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici".

L'articolo 100, comma 12, del Codice introduce un principio di tassatività che rappresenta un cambio di paradigma rispetto al passato: "Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo". Questa disposizione mira a limitare la discrezionalità amministrativa nella fissazione dei requisiti, favorendo un sistema standardizzato e prevedibile.

ANAC ha precisato in diverse occasioni che "la formulazione del comma 12 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall'art. 100", evidenziando come "la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile".

Il sistema prevede un'unica eccezione significativa per gli appalti di particolare rilevanza economica. L'articolo 103 del Codice consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 20.658.000, ma con modalità specifiche e rigorose.

Nel caso in esame, tuttavia, il valore globale dell'affidamento era stato quantificato dalla stazione appaltante in euro 18.810.025,60, importo inferiore alla soglia che avrebbe consentito l'introduzione di requisiti aggiuntivi. Inoltre, anche qualora la soglia fosse stata superata, il requisito introdotto non rispettava i criteri dell'articolo 103, configurandosi piuttosto come una mera duplicazione del requisito di fatturato ordinariamente previsto dall'articolo 100.

Oltre al vizio principale, ANAC ha evidenziato ulteriori criticità che denotano una complessiva carenza nella predisposizione degli atti di gara. L'assenza di progettazione a base di gara per un accordo quadro di lavori rappresenta una violazione delle regole generali che impongono un livello minimo di progettazione già nella fase di selezione aperta a tutti i concorrenti.

Particolarmente significativa è la previsione di punteggi premiali per prestazioni aggiuntive di manutenzione ordinaria, in contrasto con l'articolo 108, comma 11, del Codice, che vieta espressamente l'attribuzione di punteggi per opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

Il caso evidenzia l'importanza del rispetto rigoroso delle regole di qualificazione, che costituiscono un presidio fondamentale per garantire la partecipazione di operatori effettivamente qualificati e la parità di trattamento tra i concorrenti. L'introduzione di requisiti ultronei non solo limita la concorrenza, ma compromette la certezza del diritto e la prevedibilità delle regole di gara.

La decisione di ANAC assume particolare rilevanza considerando che si tratta di un appalto finanziato con fondi PNRR, per i quali è essenziale garantire procedure trasparenti ed efficienti che consentano il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. L'annullamento degli atti di gara comporterà inevitabilmente ritardi nell'esecuzione degli interventi, con possibili ripercussioni sul rispetto delle scadenze europee.

ANAC ha assegnato alla stazione appaltante un termine di trenta giorni per conformarsi al parere motivato, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, l'Autorità procederà all'impugnazione degli atti di gara. In sede di riedizione, sarà necessario eliminare il requisito di fatturato aggiuntivo, predisporre un'adeguata progettazione a base di gara, rivedere i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e rideterminare correttamente il valore dell'appalto.

Il caso rappresenta un monito per tutte le stazioni appaltanti sull'importanza di una corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici, particolarmente in un momento in cui la realizzazione degli investimenti del PNRR richiede procedure efficienti ma rigorosamente conformi ai principi di legalità e trasparenza che governano l'azione amministrativa.