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Ancora sulla motivazione della nomina del CDA nelle società partecipate

Come molte altre delibere espresse dalla Sezione Emilia Romagna e da altre Sezioni su cui abbiamo fornito approfondimento, l’art. 11 del Dlgs 175/2016 in materia di nomina dell’organo amministrativo delle società partecipate è stato oggetto di esame anche dalla delibera 56/2025 Corte dei Conti Emilia Romagna
La Sezione, sulla base della documentazione acquisita agli atti, in ordine alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.lgs. N. 175/2016, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motivata, accerta il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione “con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi” a mente della lettera di cui all'art.11 c. 3, del D.Lgs. n. N. 175 del 2016, in quanto gli atti deliberativi in ​​sé considerati sono privi di adeguata giustificazione e pertanto non risultano idonei a soddisfare le richiamate disposizioni della normativa vigente pur rilevando che le manchevolezze accertate vengono superate dalla ricomposizione complessiva della vicenda.

La Sezione, invita gli Enti locali partecipanti alla compagine societaria ad attuare in un termine ragionevolmente breve e, comunque, non superiore al termine previsto per l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs, n. 175 del 2016, una specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione espressa nell'attuale formula di gestione del Consiglio di amministrazione in luogo dello “strumento gestionale” dell'Amministratore adottando unico le conseguenti determinazioni.