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Ancora un distinguo tra debiti fuori bilancio e passività pregresse

La Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 33/2021 è tornata sul distinguo tra debito fuori bilancio e passività pregresse in merito a un parere rilasciato di fronte ad un aumento (rispetto all’impegno originario) di spesa per IVA dovuto a seguito di un contenzioso tributario.

Occorre subito richiamare il fatto, come ricordiamo sempre ai nostri enti locali convenzionati, che il concetto di passività pregressa non esiste in alcuna legge; giuridicamente il termine non è normato. Il conetto di passività pregressa è frutto di un autorevole distinguo concettuale espresso in sede di pareri Corte dei Conti.

Nel caso di specie, la Corte dei Conti Sardegna ricollegandosi alla richiesta di parere di cui trattasi, ha ricordato che l’ente locale richiedente il parere aveva provveduto all’impegno ed al pagamento di tre fatture ad una ditta appaltatrice, versando altresì l’IVA sui relativi importi nella misura agevolata del 10%; tale misura, tuttavia, era stata successivamente contestata dall’Agenzia delle entrate, la quale aveva ritenuto che l’imposta stessa andasse corrisposta secondo la maggiore aliquota ordinaria. Conseguentemente, dovendo provvedere al versamento del conguaglio dell’imposta dovuta, il Comune ha chiesto alla Sezione se tale conguaglio debba essere considerato alla stregua di una passività pregressa o debba invece essere inteso quale debito fuori bilancio, per il quale si appalesi necessario il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 del TUEL.

La questione proposta richiede una sintetica distinzione tra il concetto di “passività pregressa” e di “debito fuori bilancio” che frequentemente ha dato adito a puntualizzazioni da parte di questa Corte, sia in sede consultiva che di esame dei rendiconti degli enti locali. Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo.

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza della Corte dei Conti, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale (Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 21 novembre 2019).

Per contro, le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l’impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza, per cui non se ne può desumere, da un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio e, dall’altro, che sia necessaria la manifestazione di una loro ratifica da parte dell’organo consiliare. Le stesse, pertanto, possono trovare copertura nel bilancio di competenza, essendo oneri che, per quanto risalenti nel tempo, si sono manifestati in corso di esercizio.

Nel senso della sussistenza di passività pregresse, per un’ipotesi che presenta evidenti analogie con quella all’esame, si veda: Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall’utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali.

Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, i maggiori oneri fiscali cui il Comune istante deve far fronte a seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate devono essere considerati passività pregresse, giacché non sono stati causati dall’assenza dell’impegno di spesa, ma da fattori estrinseci e, in larga parte, imprevedibili (in quanto derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata).

In conclusione, alle maggiori somme dovute l’ente potrà far fronte con l’ordinaria procedura di spesa (art. 191 TUEL) eventualmente ricorrendo alle opportune variazioni di bilancio qualora si rivelassero necessarie.