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Responsabilità erariale in caso di soccorso finanziario a società in liquidazione

La Corte dei conti Puglia, con deliberazione n. 67/2026/VSG, ha fornito importanti indicazioni in materia di interventi finanziari a favore società partecipate alla luce del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016 e della normativa dei debiti fuori bilancio ex artt. 191 e seg. del D.lgs. 267/2000.

Il caso riporta la sussistenza di una particolare fattispecie caratterizzata da una società partecipata in house providing, posta in liquidazione nel 2017 in sede di revisione periodica straordinaria ex art. 24 del TUSP il quale processo liquidatorio, alla data di analisi, risultava ancora in corso.

L’Amministrazione “invocando orientamenti della giurisprudenza contabile (Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 28/2011/PAR e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 96/2020/PAR), riferibili a fattispecie dissimili e comunque non idonee a legittimare deroghe non previste dalla legge, ha ritenuto — in virtù di una non corretta prospettazione dei propri poteri — che fosse rimessa alla propria discrezionalità la facoltà di farsi carico finanziariamente del ripiano del disavanzo di liquidazione societario”, liquidando alla partecipata multiple somme nel corso degli anni.

L’operato risulta chiaramente in contrasto con il divieto di cui all’art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016, ove si “pone un espresso e rigoroso divieto di soccorso finanziario, statuendo che le amministrazioni pubbliche non possono erogare somme a fondo perduto o ripianare disavanzi in favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Tale divieto assoluto risponde a inderogabili principi di tutela della concorrenza e di razionalità della spesa pubblica, precludendo all’Ente locale di sostituirsi alla società per assumerne i debiti al di fuori degli stringenti piani di risanamento ammessi dalla legge.”.

Le uniche, tassative deroghe a tale divieto imperativo postulano la preesistenza di un “piano di risanamento” intrinsecamente idoneo a comprovare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario e la salvaguardia della continuità aziendale”, situazione che non risulta attribuibile al caso concreto in cui la società, in liquidazione da anni, “difetta in radice qualsivoglia prospettiva di continuità aziendale” evidenziando dunque “una palese intrinseca contraddizione rispetto alla precedente determinazione di dismettere la partecipazione liquidando la società” da parte dell’Ente.

Risulta del tutto assente una congrua motivazione rispetto all’operazione finanziaria, la cui sostenibilità “risulta soltanto apparente” in quanto “dedotta dall’Ente dalla mera disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa”.

Parallelamente, non parrebbe “che sia stato adottato alcun provvedimento da parte del Consiglio comunale avente ad oggetto l’intervento di soccorso finanziario in questione” comportando “l’assunzione di oneri derivanti da disavanzi societari pregressi mediante meri atti a firma di organi gestionali (determinazioni dirigenziali)”, attività che “non costituisce una semplice omissione procedurale, ma concretizza un vizio di incompetenza” in quanto “l’erogazione di risorse pubbliche (a fondo perduto) è avvenuta sulla base di provvedimenti adottati in carenza di potere da parte del Responsabile del settore. Tale circostanza non solo costituisce un’alterazione della separazione dei poteri tra organo politico e apparato gestionale, ma aggrava il vulnus agli equilibri di bilancio, configurando un’autonoma causa di illegittimità della spesa non sanabile ex post.”.

La Corte conclude chiarendo che “non è giuridicamente ammissibile riconoscere il disavanzo di liquidazione societario quale debito fuori bilancio a carico del Comune ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). L’eventuale presa in carico del debito esige rigorosamente l’ordinaria procedura contabile e non può in alcun modo prescindere dalla previa e analitica valutazione di sostenibilità finanziaria per l’Ente. Conseguentemente, l’istituto di cui all’art. 194 TUEL non può in alcun caso fungere da strumento di sanatoria per giustificare o regolarizzare ex post trasferimenti finanziari e iniezioni di liquidità erogati in violazione del divieto di soccorso finanziario”.

La violazione del divieto di soccorso finanziario tramite l’operazione di ripiano del disavanzo comporta altresì l’innesco dei “presupposti per l’affermazione di precise responsabilità erariali”.