Assegni ad personam in caso di progressioni tra aree
ARAN ha risposto con parere n. 37112 del 7 aprile 2026 in materia di assegni ad personam in caso di progressioni tra aree.
DOMANDA:
Qual è la disciplina applicabile all’assegno ad personam in caso di progressione tra le aree e quali sono gli effetti sul relativo mantenimento e sulla sua eventuale riassorbibilità?
RISPOSTA:
L’art. 52, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019–2021 disciplina espressamente gli effetti economici del passaggio tra le aree, stabilendo che, in tale ipotesi, i differenziali stipendiali cessano di essere corrisposti, fatta salva la quota necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua, composta dallo stipendio tabellare, dall’indennità di amministrazione e dai differenziali stipendiali.
La disciplina contrattuale non reca, invece, una specifica regolamentazione dell’ipotesi in cui il dipendente sia titolare, in aggiunta al trattamento economico sopra indicato, di un assegno ad personam.
Ne consegue che, ai fini della valutazione circa la conservazione, la misura e l’eventuale riassorbibilità dell’assegno ad personam, assume rilievo determinante la natura giuridica dello stesso, nonché la fonte normativa o negoziale che ne ha previsto l’attribuzione, cui occorre fare riferimento per individuare i relativi effetti in caso di progressione tra le aree.