In gestione provvisoria niente progressioni tra aree
La Corte dei conti Sicilia, con deliberazione n. 79/2026, ha affermato che un Comune in gestione provvisoria non può avviare, né concludere una procedura di progressione tra aree. Il quesito del Comune era il seguente:
“Ferma restando la statuizione, applicabile nel territorio della Regione Sicilia dell’art.191, comma 1, prima parte del D.to Leg.vo n.267/2000 che prescrive che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, TUEL, SI CHIEDE se è possibile l’avvio di procedura di progressione tra aree (ex progressione verticale) e l’espletamento della intera procedura, imputando gli oneri finanziari relativi alla procedura alle risorse contrattuali aggiuntive di cui al comma 612 dell’art.1 della L.234/2021, rinviando lo stanziamento ai competenti capitoli del redigendo bilancio di previsione.
In sintesi, se è possibile per un Comune non in stato di dissesto l’avvio della procedura di progressione tra aree e conseguente proclamazione dei vincitori senza che l’Ente abbia formalmente approvato il bilancio di previsione dell’esercizio relativo, e ciò anche ai fini dell’approvazione degli atti della selezione e della successiva immissione in servizio”.
Ed il Sindaco aggiunge che: “la propria tesi interpretativa in merito alla disposizione di legge citata è che il mero rinvio al redigendo bilancio non potrebbe costituire provvedimento idoneo a costituire una valida copertura finanziaria ai fini dell’avvio della procedura selettiva di progressione tra aree”.
La Sezione ha risposto che in caso di gestione provvisoria (situazione che ricorre nei casi previsti dall’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dal paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), come sembra l’ipotesi prospettata, vale il divieto di assumere a qualsiasi titolo dettato dall’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come novellato dall’art. 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in forza del quale «In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162».
Peraltro, il riferimento del Sindaco alla possibilità di imputare “gli oneri finanziari relativi alla procedura alle risorse contrattuali aggiuntive di cui al comma 612 dell’art.1 della L.234/2021, rinviando lo stanziamento ai competenti capitoli del redigendo bilancio di previsione” non muta la questione, proprio perché l’attivazione di tali risorse è posta, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, a carico dei rispettivi bilanci: «Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo»( citato art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021).