Atti di sindacato ispettivo nel periodo elettorale: quali limiti per il consiglio comunale
Il Dipartimento degli Affari interni e territoriali, con parere n. 12386/2026, ha risposto ad una richiesta relativa all’ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo nel periodo elettorale, traendo la seguente massima:
“L'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica.”
Nel caso di specie, un segretario comunale chiedeva se, nel periodo che intercorre tra la pubblicazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale e la conclusione delle relative operazioni di voto, il presidente del consiglio sia tenuto all'iscrizione all'ordine del giorno degli atti di sindacato ispettivo (mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze) o se possa, ai sensi dell'art. 38, co. 5, del TUOEL, dichiararli inammissibili, senza portarli all'esame del consiglio.
Nel merito, il Dipartimento ha osservato che:
- l’art. 38, co. 5, del TUOEL "si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell'organo elettivo nell'imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall'altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell'ente; sicché in questo periodo di transizione l'organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa…".
- dalla circolare del Ministero dell’Interno n.2/2006 si rileva che “l'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere”.