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Atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 il decreto 24 aprile 2024, nel quale si individuano gli atti per i quali non sussiste il diritto del contraddittorio ai sensi dell’art 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha decretato gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. che non sono proceduti dal contraddittorio informato ed effettivo, sottolineando che restano, in ogni caso, ferme le altre forme di contraddittorio previste dall’ordinamento tributario.

Dunque, per quanto concerne gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art 2 del decreto) saranno esclusi dall’obbligo del contraddittorio:

-i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;

-gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;

-gli atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

-gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli;

-gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;

-gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

-gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;;

-gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;

-gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

In definitiva saranno considerati automatizzati e sostanzialmente automatizzati tutti gli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati.

Per gli atti di pronta liquidazione (art 3 del decreto) saranno esclusi:

-le comunicazioni degli esiti del controllo, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;

-le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;

-gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni;

-gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Saranno ammessi gli atti che derivano dai controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati che l’amministrazione possiede.

Per gli atti di controllo formale, nel decreto si chiarisce che rientrano tutti gli atti che l’amministrazione ha emesso a seguito di un riscontro formale dei dati rilevati dalle dichiarazioni presentate dal contribuente. Saranno esclusi dal contraddittorio le comunicazioni successive al controllo formale.