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Imposta di soggiorno: il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello statuto non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024

Un Comune notificava a un contribuente un avviso di accertamento esecutivo, datato 30 ottobre 2023 e notificato l'11 dicembre 2023, contestando l'infedele dichiarazione con evasione del contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022. Il contribuente impugnava l'atto eccependo vizi procedurali, tra cui il mancato esperimento del contraddittorio preventivo. La CGT di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che la disciplina del contributo di soggiorno, per il peculiare regime di esenzioni che la caratterizza, richiedesse l'attivazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, in assenza del quale l'atto era da ritenersi illegittimo. Il Comune proponeva appello, rilevando che il nuovo contraddittorio preventivo generalizzato, introdotto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente per effetto del D.Lgs. n. 219/2023, trova applicazione solo per gli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024.

La Corte del Lazio, con sentenza n. 1850/2026, ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, ma ha ritenuto opportuno precisare, pur senza incidere sul merito stante l'inammissibilità rilevata, che il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente sancisce l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli atti impositivi non automatizzati, con rinvio a un decreto del MEF per l'individuazione dei casi di atti automatizzati o di pronta liquidazione esclusi da tale obbligo. L'efficacia della disposizione, inizialmente fissata al 18 gennaio 2024, è stata differita al 30 aprile 2024. Il D.L. n. 39/2024, conv. con L. n. 67/2024 (art. 7, comma 1), ha inoltre espressamente chiarito che le disposizioni dell'art. 6-bis non si applicano agli atti emessi prima di tale data. L'avviso impugnato, recando la data del 30 ottobre 2023 e risultando notificato l'11 dicembre 2023, è anteriore al 30 aprile 2024: l'obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato non poteva pertanto trovare applicazione al caso di specie, a prescindere dalla natura non automatizzata dell'atto.

La pronuncia offre un utile chiarimento operativo per gli uffici tributi locali sulla decorrenza temporale dell'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto, applicabile anche alla riscossione dell'imposta di soggiorno: gli atti emessi prima del 30 aprile 2024 restano estranei a tale obbligo. Sul punto però si nota come la giurisprudenza di merito oscilli tra indirizzi espansivi dell’applicabilità del contraddittorio preventivo, tanto nel tempo quanto nel novero di atti inclusi nell’obbligatorietà dell’instaurazione, e altri più rigorosi.