Il gestore imposta soggiorno non è agente contabile
In materia di imposta di soggiorno, la Corte Conti Marche Sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 159/2026, ha rilevato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Tributario. In proposito, i magistrati hanno fatto espresso rinvio alle motivazioni esposte dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 1527/2026, secondo cui, in base alla vigente normativa, deve ritenersi che: “L’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria e conseguente difetto, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice contabile” (in senso analogo v. anche l’ord. n. 22202/2026).
In tali termini, peraltro, si è già la Sezione Marche con le recenti sentenze nn. 86, 88, 122 e 149 del 2026. Sarà, pertanto, compito del Comune attivarsi nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie per ottenere la corresponsione di quanto ancora dovuto dal gestore della struttura ricettiva in questione e ciò anche al fine di evitare condotte omissive, che potrebbero integrare responsabilità per danno erariale.