Poste non è agente contabile se non fa il tesoriere
La Corte dei Conti Emilia Romagna ha risposto con parere n. 76/2026 a quesito in merito alla fisionomia di agente contabile in capo a Poste Italiane quando non agisce come Tesoriere.
A fondamento della richiesta, l'Ente espone di essere titolare di cinque conti correnti postali, ciascuno riferito a una distinta causale di entrata — servizi scolastici, imposta comunale sulla pubblicità, tesoreria, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e addizionale comunale — attraverso i quali vengono raccolti pagamenti dei contribuenti in via ordinaria e continuativa. Il Comune precisa altresì che, in forza delle previsioni contrattuali che regolano il rapporto di tesoreria, la firma di traenza sui conti correnti postali intestati all'ente è riservata esclusivamente al tesoriere comunale, al quale compete, su specifica richiesta dell'Ente, il prelievo delle somme ivi giacenti e il loro successivo accredito sul conto corrente di tesoreria principale. Né Poste Italiane S.p.A. né il medesimo tesoriere disporrebbero, secondo quanto rappresentato dall'Ente, di poteri di gestione diretta sulle somme affluite sui conti postali.
In tale quadro fattuale, il Comune chiede a questa Sezione di chiarire se sia necessario qualificare Poste Italiane S.p.A. come agente contabile esterno e se, correlativamente, il tesoriere comunale sia tenuto a presentare un autonomo conto di gestione relativo alle somme transitate dai conti correnti postali verso il conto di tesoreria.
La Sezione ha risposto che “Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto: difettano in capo a Poste Italiane, come illustrato in motivazione, la disponibilità giuridica delle somme (requisito A), l'autonomia gestionale (requisito B), il rapporto di servizio qualificato (requisito C) e la finalizzazione diretta all'interesse pubblico (requisito D) che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite — con le sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM — ha indicato come elementi imprescindibili per l'attribuzione della qualifica; - non è pertanto necessaria la nomina di un agente contabile distinto in capo a Poste Italiane né la redazione di un autonomo conto di gestione per i flussi postali: l'attribuzione della firma di traenza al tesoriere bancario, prevista dalla convenzione di tesoreria e coerente con il sistema delineato dagli artt. 195, 209 e 226 del TUEL, costituisce il meccanismo giuridico attraverso il quale si preserva l'unitarietà della gestione di cassa. Il tesoriere bancario è tenuto a includere nel proprio conto giudiziale annuale, ai sensi dell'art. 226 del TUEL, tutte le operazioni relative ai conti correnti postali — ivi comprese le giacenze al 1° gennaio e al 31 dicembre e i riversamenti intervenuti nel corso dell'esercizio — assicurando la piena riconciliazione con le somme confluite nel conto di tesoreria principale e la completezza del controllo contabile rimesso a questa Corte”.