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Riscossione tramite conti correnti postali: l’inquadramento di Poste Italiane

Con la deliberazione n. 76/2026/PAR, la Corte dei conti Emilia-Romagna, chiamata ad esprimersi sulla qualificazione giuridica di Poste Italiane S.p.A. come agente contabile e sui connessi obblighi di rendicontazione, si è espressa nei seguenti termini;

“- Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto: difettano in capo a Poste Italiane, come illustrato in motivazione, la disponibilità giuridica delle somme (requisito A), l'autonomia gestionale (requisito B), il rapporto di servizio qualificato (requisito C) e la finalizzazione diretta all'interesse pubblico (requisito D) che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite — con le sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM — ha indicato come elementi imprescindibili per l'attribuzione della qualifica;

- non è pertanto necessaria la nomina di un agente contabile distinto in capo a Poste Italiane né la redazione di un autonomo conto di gestione per i flussi postali: l'attribuzione della firma di traenza al tesoriere bancario, prevista dalla convenzione di tesoreria e coerente con il sistema delineato dagli artt. 195, 209 e 226 del TUEL, costituisce il meccanismo giuridico attraverso il quale si preserva l'unitarietà della gestione di cassa. Il tesoriere bancario è tenuto a includere nel proprio conto giudiziale annuale, ai sensi dell'art. 226 del TUEL, tutte le operazioni relative ai conti correnti postali — ivi comprese le giacenze al 1° gennaio e al 31 dicembre e i riversamenti intervenuti nel corso dell'esercizio — assicurando la piena riconciliazione con le somme confluite nel conto di tesoreria principale e la completezza del controllo contabile rimesso a questa Corte.”