Obbligo di riversamento delle imposte incassate: irrilevante la tolleranza dell'Ente impositore
Una società di riscossione delle imposte comunali può trattenere le somme riscosse in chiave di compensazione per i rapporti di debito-credito vantati nei confronti del Comune concedente? Su questo argomento è stata chiamata a pronunciarsi la Sezione giurisdizionale dell’Umbria della Corte dei Conti, con sentenza 16/06/2026, n. 20, a proposito di un caso in cui una società in house, concessionaria della riscossione dell’imposta sulla pubblicità e le affissioni, società poi fallita, non aveva riversato al Comune i tributi riscossi nel 2014-2016, adducendo che tale omissione fosse coerente con una prassi consolidata e contrattualmente prevista di compensazione dei reciproci rapporti di debito e credito, avallata dal Comune.
La Corte ha ribadito che l'obbligo di integrale riversamento delle somme introitate dall'Agente della riscossione per conto dell'ente impositore costituisce principio generale e inderogabile di contabilità pubblica, codificato dall'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 e dagli artt. 178 e 226 del r.d. n. 827/1924. Per effetto di tali disposizioni, le somme di spettanza pubblica riscosse a qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione devono essere integralmente versate nei termini di legge. Ne consegue l'inapplicabilità, in ambito pubblicistico, dell'istituto civilistico della compensazione legale e l’insussistenza di uno ius retentionis a garanzia di un controcredito vantato dall'agente contabile, il quale resta comunque obbligato alla corresponsione delle somme detenute (in senso conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 5/2023).
Nel caso di specie la Corte non ha dato rilievo alla clausola contrattuale che riconosceva al Comune la facoltà di compensare i propri crediti con i debiti verso la società, nella parte in cui rientravano in tale conteggio anche i proventi tributari riscossi per conto del Comune. Analogamente irrilevante è stato giudicato l’atteggiamento “attendista” dell’Ente locale, in quanto l’inerzia dell’ente creditore nel richiedere il riversamento non si traduce mai nel disconoscimento della titolarità pubblica delle imposte riscosse.