Imposta di soggiorno: gestore non è agente contabile e controversie per mancato versamento al giudice tributario
Sulla controversa qualificazione del gestore di una struttura ricettiva come agente contabile, oggetto negli ultimi anni di decisioni divergenti, sono tornate ad esprimersi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con ordinanza del 28 giugno 2026, n. 22202, si sono pronunciate su un regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'ex amministratore di una società di gestione alberghiera, convenuto dinanzi alla Corte dei conti per danno erariale in relazione al mancato riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno incassata dagli ospiti della struttura.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito dell'introduzione del comma 1-ter nell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (ad opera dell'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, c.d. decreto “rilancio”), il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ed è destinatario di specifici obblighi dichiarativi nonché delle sanzioni amministrative tributarie previste dal D.Lgs. n. 471/1997. Da tale nuovo assetto normativo consegue che il gestore non incassa più denaro pubblico per conto del Comune, ma è coobbligato in solido al pagamento di un tributo di natura esclusivamente fiscale.
Applicando tale principio, la Corte ha escluso che tra il gestore e il Comune sussista ancora un rapporto di servizio pubblico o un "maneggio di denaro pubblico" idonei a fondare la qualifica di agente contabile. Si ricorda che tale qualifica era invece riconosciuta dalla precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite (ord. n. 19654/2018), formatasi nella vigenza della disciplina previgente, quando il gestore operava quale sub-agente contabile di fatto. Richiamato il proprio recente precedente (Cass., S.U., n. 1527/2026), il Collegio ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, devolvendo la controversia al giudice tributario, cui saranno rimesse le cause relative all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore.
Per gli enti locali, la pronuncia chiarisce (si spera, definitivamente) che le inadempienze dei gestori di strutture ricettive nel versamento dell'imposta di soggiorno devono essere esperite dinanzi al giudice tributario, e non più segnalate alla Procura contabile quale ipotesi di danno erariale, salve eventuali fattispecie ulteriori e diverse dal mero omesso versamento del tributo.