Poste Italiane non è un agente contabile
La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per Emilia-Romagna, con Delibera del 30/06/2026, n. 76, ha chiarito che Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.
Tale chiarimento nasce dalla richiesta avanzata da un Comune, il quale chiedeva un orientamento in ordine alla qualificazione giuridica di Poste Italiana spa, come agente contabile, con le connesse implicazioni in punto di obbligo di rendicontazione.
L’Ente, inquadrando la sua personale situazione, espone di essere titolare di cinque conti correnti postali, ciascuno riferito a una distinta causale di entrata - servizi scolastici, imposta comunale sulla pubblicità, tesoreria, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e addizionale comunale - attraverso i quali vengono raccolti pagamenti dei contribuenti in via ordinaria e continuativa. Il Comune precisa altresì che, in forza delle previsioni contrattuali che regolano il rapporto di tesoreria, la firma di traenza sui conti correnti postali intestati all'ente è riservata esclusivamente al tesoriere comunale, al quale compete, su specifica richiesta dell'Ente, il prelievo delle somme ivi giacenti e il loro successivo accredito sul conto corrente di tesoreria principale. Né Poste Italine S.p.A. né il medesimo tesoriere disporrebbero, secondo quanto rappresentato dall'Ente, di poteri di gestione diretta sulle somme affluite sui conti postali.
La Corte, al fine di esaminare la questione presentata, evidenzia il regime speciale degli enti locali: artt. 93 e 226 del TUEL.
"Sul versante strutturale, l'art. 93, c. 2, del TUEL stabilisce che "il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali devono rendere il conto della propria gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti". La norma introduce una clausola di equiparazione che eleva al rango di agente contabile ogni soggetto investito, in via formale o sostanziale, di funzioni di gestione su risorse o beni dell'ente.
Sul versante procedurale, l'art. 226 del medesimo testo unico disciplina la resa del conto giudiziale, stabilendo termini e modalità di presentazione e regolando il coordinamento tra il conto del tesoriere e i conti degli altri agenti contabili".
Si sottolinea, altresì, che al fine di poter qualificare un soggetto come agente contabile, devono essere individuati quattro elementi costitutivi che devono concorrere:
A) disponibilità materiale o giuridica di somme o valori di pertinenza pubblica;
B) autonomia gestionale o potere dispositivo, sia pure minimo, sulle somme medesime;
C) rapporto di servizio con la pubblica amministrazione;
D) finalizzazione dell'attività al conseguimento di un interesse pubblico.
La Corte, nell'esame della fattispecie riguardante Poste Italiane spa, porta a escludere con nettezza la ricorrenza dei requisiti richiesti per la qualificazione come agente contabile, secondo la griglia dei quattro elementi enunciati.
Dettagliatamente, la Corte motiva che quanto al requisito:
- sub A), P.I. non ha disponibilità giuridica delle somme depositate sui conti postali dell'ente: la titolarità dei conti è dell'ente locale, e P.I. opera nella mera qualità di istituto di custodia dei fondi, senza che le somme entrino giuridicamente nella propria sfera patrimoniale.
- sub B), P.I., in forza delle condizioni contrattuali che regolano la tenuta dei conti correnti postali intestati all'ente locale, non ha il potere di disporre delle somme ricevute, essendo la firma di traenza - ossia la facoltà di disporre il prelievo dal conto postale - riservata esclusivamente al tesoriere bancario in forza delle previsioni della convenzione di tesoreria e delle istruzioni applicative che regolano il rapporto tra ente locale e istituto tesoriere. Pertanto, P.I. non dispone del potere gestionale di trasferire le somme, di utilizzarle per qualsiasi scopo, né di decidere in autonomia i tempi del loro riversamento al tesoriere bancario. L'intera movimentazione dai conti postali verso il conto di tesoreria è rimessa all'iniziativa del tesoriere bancario, titolare della firma di traenza.
- sub C), il rapporto giuridico tra P.I. e l'ente locale difetta del carattere organico o funzionale che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite - in particolare con la sentenza n. 3/2021/QM - ha ritenuto indispensabile per integrare un rapporto di servizio giuridicamente rilevante: non vi è inserimento di P.I. nella struttura organizzativa dell'ente, né attribuzione di funzioni proprie dell'amministrazione, ma unicamente l'erogazione di un servizio commerciale di raccolta e custodia temporanea dei pagamenti offerto sul mercato in regime di parziale concorrenza.
- sub D), l'attività di P.I. è orientata al perseguimento di finalità imprenditoriali proprie, e non al conseguimento di un interesse pubblico in via diretta e funzionalmente qualificata: il nesso tra la sua attività e l'interesse pubblico alla corretta gestione delle entrate comunali è mediato dalla convenzione contrattuale e non integra, di per sé, la finalizzazione pubblicistica che la norma richiede.