La riscossione tramite POS è maneggio di denaro pubblico
La Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 132/2026, ha risposto a quesito in merito alla qualifica di agente contabile e resa del conto per pagamenti tramite POS e strumenti elettronici in applicazione dell'art. 93 c. 2 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 174/2016.
Il Comune istante ha chiesto:
- se il maneggio di valori si realizzi anche qualora la riscossione avvenga mediante l’utilizzo di POS e altri strumenti elettronici di pagamento;
- se ai soggetti che riscuotono pagamenti tramite POS o altri strumenti elettronici debba essere attribuita la qualifica di agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale;
- nel caso di risposta affermativa al precedente punto, se colui che riscuote gli incassi per conto dell'Ente sia da considerarsi agente contabile anche qualora i versamenti confluiscano direttamente nel conto del tesoriere.
La Sezione ha affrontato dapprima i primi due quesiti, che sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente, in quanto, in generale, il maneggio di denaro pubblico concorre a connotare la qualifica di agente contabile (art. 74, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 178, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 44, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 36, co. 1, ccnl integrativo regioni - autonomie locali 14 settembre 2000).
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza in materia (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 438/2025), il concetto di “maneggio di denaro” (art. 610 del r.d. n. 827/1924) va inteso in senso lato, in modo da ricomprendervi non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e siano forniti, in sostanza, del potere di gestirlo, senza l’intervento di altro ufficio (ex multis, Sez. giur. Abruzzo, n. 29/2017; Sez. giur. Calabria, n. 176/2022; Sez. I centr. app. n. 324/2008).
Nel delineato contesto, l’art. 5, co. 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) stabilisce che i soggetti di cui al precedente art. 2, comprensivo delle pubbliche amministrazioni, “sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.
L’art. 5, comma 4, stabilisce che l’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce le linee guida, tra l’altro, per l’attuazione di tale articolo. Ne consegue, in generale, la riconducibilità normativa dei pagamenti elettronici (cui inerisce il Point of sale, di seguito POS) al concetto di denaro pubblico.
Si perviene, di conseguenza, alla soluzione del terzo quesito.
Al riguardo, “l'espressione «maneggio di denaro», va intesa nel senso più ampio e deve comprendere tutti i crediti dell'Amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili, POS, conto corrente postale). Stessa cosa dicasi relativamente agli incassi eseguiti con carta di credito. Corollario di tale posizione è l'applicazione per queste modalità di riscossione della disciplina dell'agente contabile e l'obbligo di resa del conto giudiziale. Sul punto si sono espresse alcune Sezioni regionali della Corte dei conti: la Corte dei conti Toscana Sezione Giurisdizionale n. 285/2017, la Corte dei conti Sardegna Sezione Giurisdizionale n. 294/2018 e la Sentenza/Ordinanza n. 176/2022 Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria che afferma “Il versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti è una peculiare modalità di riscossione (prevista peraltro, ad esempio, già nel D.Lgs. n. 112 del 1999, nell'ottica di una maggior tutela dell'erario) che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile, considerata la caratterizzazione generale espansiva della nozione, nonché tenuto conto della correlata nozione estensiva di «maneggio» del denaro” [Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, sentenze dalla n. 201 alla n. 208 del 21 maggio 2026 (giudizi di conto)].
Per altro verso, con riferimento alla normativa particolare (nel caso, art. 6, co. 3-ter, secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 s.m.i. che parla espressamente di “versamento diretto”), la giurisprudenza ha stabilito che “Le somme corrisposte a titolo di tributi ipotecari e catastali dagli utenti (…) confluiscono nel conto corrente bancario intestato alla Agenzia e, perciò, entrano direttamente nella disponibilità non dell’agente, ma della stessa Agenzia delle Entrate per il tramite dell’affidatario del servizio: la funzione svolta dalla «distinta di versamento» è unicamente quella di consentire la corretta imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato all’atto del riversamento in Tesoreria che, si ribadisce, è obbligo di servizio della banca, non del funzionario dell’Agenzia” (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 438/2025, cit.).
Dalle suesposte considerazioni, cui il Collegio ritiene di aderire, deriva che IL MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO SI CONFIGURA, DI REGOLA, ANCHE NEL CASO IN CUI LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE AVVENGA MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI, CON LA CONSEGUENZA CHE I SOGGETTI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE TRAMITE POS O ANALOGHI STRUMENTI ELETTRONICI SONO QUALIFICATI COME AGENTI CONTABILI, CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RESA DEL CONTO GIUDIZIALE anche nell’ipotesi in cui le somme riscosse confluiscano direttamente nel conto del tesoriere, senza transito nelle disponibilità materiali dell’incaricato.
In tale ambito definitorio, va, in ogni caso, perseguito un approccio prudente, che si attenga all’analisi della fattispecie concreta, sia in punto di diritto sia in punto di fatto, e “che rifugga da una soluzione aprioristica, essendo invece necessario che la stessa si fondi su di una puntuale disamina della normativa di riferimento” (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2026, n 20711).