Gestione buoni pasto elettronici non comporta ruolo di agente contabile e giudizio di conto. Non è configurabile un debito di materia
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio, con Sentenza n. 184/2026, ha evidenziato che la gestione dei buoni mensa elettronici e l’attività di ricarica non prefigura fisionomia di agente contabile e giudizio di conto.
Il Collegio ritiene che non possa più configurarsi, con riferimento alla gestione del servizio sostitutivo della mensa tramite erogazione di buoni pasto elettronici, un obbligo di resa del conto giudiziale non essendo più configurabile un c.d debito di materia (riferito cioè a beni materiali di proprietà di una pubblica amministrazione) idoneo a far sorgere il connesso obbligo di custodia e il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale (c.d. conto a materia).
In caso di c.d. buono pasto elettronico manca, infatti, il bene (come era prima buono pasto cartaceo) da consegnare e custodire per la futura consegna ai dipendenti aventi diritto e, di conseguenza, non può ritenersi ancora sussistente l’obbligo di resa del conto venendo meno il c.d. “debito di materia” in capo al soggetto incaricato del servizio.
Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che la rendicontazione resa dall’Amministrazione che rappresenta gli ordinativi eseguiti e le relative attribuzioni ai dipendenti può assumere valenza di rendiconto finanziario (connesso all’iscrizione in bilancio dei relativi oneri finanziari), ma non già di conto giudiziale.
In merito, poi, all’ulteriore profilo della configurabilità di un obbligo di resa del conto in capo al fornitore del servizio in quanto soggetto che, in via diretta, provvede alla ricarica delle card elettroniche in uso ai dipendenti, su disposizione dell’Amministrazione, si osserva che l’attività di ricarica delle card, in uso ai dipendenti, non appare qualificabile in termini di “maneggio di denaro”, neanche nell’accezione ampia sostenuta sia dagli artt. 74, comma 1, del R.D. n. 2440/1923 e 93, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, sia dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte volta ricomprendere non solo gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche tutti coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio.
In questo caso, infatti, “il fornitore non assume alcun incarico di incasso, di custodia o di pagamento per conto dell’Amministrazione né in virtù dell’accordo contrattuale né di fatto. La materiale ricarica delle card elettroniche rappresenta, piuttosto, il momento esecutivo del contratto (rientrando come descritto tra le obbligazioni dell’operatore scelto), non apparendo potersi nemmeno latamente assimilare ad attività gestoria a natura pubblicistica con conseguente obbligo di resa del conto”.
Il buono parso elettronico, infatti, pur mantenendo natura di valore, non viene materialmente gestito da un soggetto ma risulta immediatamente attribuito ai dipendenti attraverso la card elettronica o l’App.