Sottoscrizione dell'atto impositivo durante il contraddittorio
Con Sentenza n. 23073 del 12/07/2026, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il seguente principio: «In tema di contraddittorio procedimentale, il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/00 è violato dalla sottoscrizione dell’atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competente anteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del p.v.c., perché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorché l’atto sia notificato al contribuente successivamente.»
Come evidenziato dalla Corte, la giurisprudenza sulla questione relativa all’adozione dell’atto impositivo ai fini del rispetto del termine dilatorio a conclusione del procedimento amministrativo non è pienamente omogenea.
Infatti, nell'argomentazioni della Corte si legge che: Alcune pronunce più risalenti, cfr. ad es. Cass. n. 15648 del 2014, sono nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 postula la notifica dell'atto impositivo al destinatario o, in ogni caso, la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest'ultimo, in quanto l'atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell'Amministrazione ed è inidoneo a costituire esercizio della potestà impositiva, sicché non sussiste alcuna violazione ove l'atto sia stato formato e sottoscritto prima dello spirare del termine, ma notificato successivamente alla sua scadenza.
Altre decisioni, quantitativamente prevalenti (cfr. ad es. Cass. n. 17202 del 2017 e Cass. n.20267 del 2018), affermano che, in tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo per due ordini di considerazioni. In primo luogo (in tal senso, capostipite è Cass. n.11088 del 2015) perché la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora in fieri. In secondo luogo, perché la notificazione è una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato (cfr., in tal senso, tra le altre, v. Cass. Cass. n.17202 del 2017; Cass. n. 20267 del 2018 e, più di recente, Cass. n.21517 del 2023 e Cass. n.16195 del 2024).
Dunque, l’atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio o dalla notifica del processo verbale di constatazione, a pena di illegittimità.
Doveroso ricordare che con le modifiche dello Statuto del contribuente, l'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 è stato abrogato e assorbito e superato dall'introduzione del nuovo articolo 6-bis rubricato "Principio del contraddittorio", disponendo:
- Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
- Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
- Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
- L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.