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Autotutela sostitutiva

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza n. 1284 del 21 gennaio 2026 ha chiarito che gli enti impositori possono adottare in qualsiasi momento gli atti di autotutela sostitutiva, qualora rilevino vizi formali o sostanziali riguardanti gli accertamenti emanati. Può essere annullato un accertamento viziato e può essere emesso un altro atto, anche se non è sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi, nonostante ciò comporti la richiesta di un tributo maggiore e di una sanzione più elevata.

Il provvedimento conseguente l'attività di riesame deve essere notificato entro il termine di decadenza.


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