← Indietro

Autotutela sui contratti pubblici

Il T.A.R. Campania - Napoli, con Sentenza 1 aprile 2026, n. 2206, ha affermato che, in materia di contratti pubblici, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9.1.2020, n. 183). Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con “tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall'amministrazione”.

Quindi non è di regola configurabile in capo alla pubblica amministrazione aggiudicatrice un obbligo a provvedere in autotutela.