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Avvisi di accertamento: la motivazione

Con Ordinanza n. 25734 del 21/09/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. 19/11/2019, n. 29968 (Rv. 655917 - 01)). Parimenti, il rinvio per relationem è forma idonea di conoscenza (Cass. 05/02/2007, n. 2462) laddove si tratti di atti comunque conoscibili al contribuente (Cass. 15/01/2021, n. 593 (Rv. 660085 - 01)).

I fatti di causa vedono un istituto salesiano contestare la legittimità dell’avviso di accertamento ricevuto dal Comune, richiamando l’art. 7 dello Statuto del Contribuente e l’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, i quali impongono che gli atti della Pubblica Amministrazione siano chiari, motivati e documentati per permettere al contribuente un'effettiva possibilità di difesa. Faceva, inoltre, citazione della Legge n. 296/2006, che stabilisce l’obbligo di motivare gli avvisi di accertamento in base ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, con l'obbligo di allegare gli atti richiamati ma non noti al contribuente, salvo che ne venga riprodotto il contenuto.

Il contribuente, dunque, lamentava che l’avviso di accertamento fosse privo della documentazione a supporto dei calcoli effettuati e delle aree ritenute tassabili ai fini TARI, ma l’Ufficio comunale, a suo dire, si sarebbe limitato a un generico rinvio a "certificazioni disponibili presso gli uffici".