TARI e superfici produttive: nulla la sentenza con motivazione contraddittoria
Con l’ordinanza 10 marzo 2026, n. 5361, la Corte di cassazione ha stabilito che una sentenza tributaria è nulla quando vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo e quando il giudice omette di valutare un fatto decisivo per la controversia.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune richiedeva a un’impresa il pagamento della TARI per l’anno 2018 con riferimento ai locali aziendali. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto, mentre in appello il giudice tributario di secondo grado escludeva dalla tassazione le superfici produttive collegate alla produzione di rifiuti speciali, confermando invece la TARI per i locali destinati ad attività amministrative e di servizio.
La Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, che denunciavano:
- la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, in quanto il giudice affermava che i locali di stoccaggio erano esenti dalla TARI ma nel dispositivo ne confermava la tassazione;
- la violazione della normativa TARI, perché le stesse aree produttive, pur riconosciute in motivazione come escluse, erano state tassate.
È stato inoltre accolto il motivo relativo all’omesso esame della qualificazione degli scarti di lavorazione come “sottoprodotti”, circostanza decisiva per stabilire se le superfici produttive fossero effettivamente imponibili.
Rigettato il motivo sull’omessa pronuncia relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento e dichiarato inammissibile quello sull’ultrapetizione riguardante i locali adibiti a uffici.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice tributario di secondo grado in diversa composizione, per una nuova decisione sulle aree produttive e sulle spese di giudizio.