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FCDE nel PEF TARI, non si deve conteggiare sui residui - AGGIORNAMENTO: dubbi sul metodo incrementale

Osserviamo nel nostro lavoro quotidiano sui PEF TARI tributo 2026-2029 secondo Metodo MTR - 3 come da Delibera Arera n. 397/2025, che in alcune procedure il calcolo FCDE da inserire nel PEF rifiuti considera anche i residui. Riteniamo non sia corretto. Il calcolo deve considerare il Fondo crediti dubbia esigibilità in sola competenza, almeno per quanto riguarda il calcolo con il metodo diretto.


L'art. 16 dell'Allegato A alla Delibera Arera n. 397/2025 prevede che nel caso di TARI tributo, l’accantonamento a FCDE non possa eccedere il valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità DI CUI AL PUNTO 3.3 DELL’ALLEGATO N. 4/2 AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011.

In precedenza MTR1 e MTR2 rilevavano “nel caso di TARI tributo, l’accantonamento non può eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011".

Tenendo conto di precedenti Circolari Arera, definite già in sede di MTR-1, emergono due metodi per il calcolo FCDE su TARI TRIBUTO:


Metodo diretto:
si considera il 60% dell’accantonato FCDE assestato in conto competenza 2024 (si fa sempre riferimento all’anno n-2). Occorre ribadire che non è corretto utilizzare il valore integrale dell'accantonamento a FCDE TARI iscritto nel risultato di amministrazione 2024, poiché tale valore è riferito al totale dei crediti non riscossi, ovvero sia ai residui in conto competenza, sia ai residui in conto residui, relativi agli anni precedenti.


Metodo incrementale:
per il 2026 si fa riferimento al FCDE – Fondo crediti di dubbia esigibilità estrapolato dal rendiconto contabilità finanziaria autorizzatoria (conto del bilancio) 2024 (anno n-2), Si calcola la differenza tra FCDE 2024 e FCDE 2023 assestato in conto competenza, secondo logica incrementale. Su tale differenza si applica % di accantonamento da inserire nel PEF fino al 60%.

Si prende a riferimento il rendiconto, utilizzando però FCDE in conto competenza, non quello calcolato sui residui nel risultato di amministrazione. Si ritiene non opportuno utilizzare il valore integrale dell'accantonamento a FCDE TARI iscritto nel risultato di amministrazione 2024 e 2023, poiché tale valore è riferito al totale dei crediti non riscossi, ovvero sia ai residui in conto competenza, sia ai residui in conto residui, relativi agli anni precedenti.


Aggiornamento: NEL SISTEMA INCREMENTALE, il metodo di cui sopra rischia di vanificare il calcolo se il FCDE dell'anno n+1 è uguale o inferiore al FCDE dell'anno n. Tuttavia questo problema emerge anche nel caso di FCDE accantonato in avanzo, quando si verifica nel rendiconto dell'anno seguente un decremento del Fondo crediti dubbia esigibilità, a maggiore ragione nel caso di residui attivi stralciati.

COME RILEVANO ALLORA I RESIDUI ATTIVI STRALCIATI, posto il diverso comportamento degli enti? Risultano FCDE diversi, in base al diverso trattamento dei residui attivi dubbi.

Per questo motivo, pur consapevoli che la variazione del valore di stock FCDE risulta dal confronto tra FCDE accantonati nel rendiconto anno n e anno n+1, si ritiene preferibile utilizzare - per il solo calcolo del metodo incrementale - la variazione FCDE in conto competenza, in quanto basata su elementi di calcolo uniformi.

Si ritiene comunque ammissibile, per il calcolo del metodo INCREMENTALE, il confronto tra lo stock FCDE anno n (2023) e anno n+1 (2024) a rendiconto.



In ogni caso, i metodi sopra evidenziati - ovvero metodo diretto e metodo incrementale - portano a risultati molto diversi, perché diversa è la logica.

Il metodo incrementale comporta una maggiore quota a carico del bilancio, mentre il metodo diretto (che accantona una quota FCDE tendenzialmente maggiore rispetto al metodo incrementale) comporta una maggiore copertura integrale del costo da parte degli utenti, con minore incidenza sugli equilibri del bilancio comunale.

Il metodo diretto (fino al 60% dello stanziamento FCDE di competenza 2024) appare più coerente con il rischio di inesigibilità, il principio di copertura integrale del costo del servizio, la natura del FCDE TARI.

Il metodo incrementale, invece limita il riconoscimento tariffario ed è assimilabile ad una logica di riconoscimento della sola variazione annuale del rischio.


Nei costi comuni, la quota 𝐶𝐶𝐷𝑎 considera anche i costi relativi alla quota di crediti inesigibili, determinati:

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente (emesso l’avviso di accertamento esecutivo, attivata la riscossione coattiva, esperiti tutti gli atti esecutivi possibili)

- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Anche sui crediti inesigibili ci sarebbe da discutere, posto che entrano nel PEF anche nel momento dell'accantonamento a FCDE.



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