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Borse di studio a figli ed orfani: trattamento Irpef ed Irap

Con la Risposta n. 101/2026 l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul trattamento fiscale delle borse di studio erogate dagli enti previdenziali pubblici ai figli e agli orfani dei propri iscritti. L’occasione nasce da un’istanza presentata da un ente che gestisce le prestazioni creditizie e sociali, nonché le gestioni Assistenza Magistrale ed ex IPOST (ex Inpdap), in relazione alle borse di studio assegnate annualmente tramite specifici bandi.

La disciplina del TUIR stabilisce che le borse di studio sono generalmente imponibili, salvo specifiche esenzioni. In particolare, l'Agenzia evidenzia che:

  • quando la borsa è erogata da un soggetto con cui il beneficiario non ha un rapporto di lavoro, essa rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c);
  • diversamente, se la somma è corrisposta dal datore di lavoro ai dipendenti per i loro familiari, può essere esclusa dal reddito in base all’articolo 51, comma 2, lettera f‑bis), nell’ambito delle misure di welfare aziendale.

Questa distinzione incide anche sull’IRAP: le somme escluse ex articolo 51 non formano base imponibile, mentre quelle assimilate ai sensi dell’articolo 50 si.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme, attribuite tramite concorso e non collegate a un rapporto di lavoro del beneficiario con l’ente erogatore, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. Ne deriva la piena imponibilità IRPEF in capo allo studente e l’inclusione delle erogazioni nella base imponibile IRAP dell’ente, ai sensi dell’articolo 10‑bis del d.lgs. 446/1997. Non può trovare applicazione il regime di esclusione previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f‑bis), TUIR, riservato alle prestazioni di welfare aziendale riconosciute dal datore di lavoro ai dipendenti per i loro familiari. In tali casi il legame tra erogatore e lavoratore è diretto, mentre nelle gestioni previdenziali esiste un rapporto di iscrizione a un fondo autonomo che non equivale a un rapporto di lavoro attivo con l’ente. Continua quindi a valere il regime ordinario, già riconosciuto anche dalla prassi ministeriale del 2000 e dalla risoluzione 365/E del 2002.