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IRAP su incentivi avvocatura è a carico ente

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 64/2026, ha affrontato quesito in merito all'applicazione dell'IRAP su incentivi avvocatura civica.

Il Comune istante rappresenta che l’IRAP sui compensi degli avvocati comunali grava sull’ente e non sui dipendenti e che, secondo la giurisprudenza più recente, l’amministrazione è tenuta ad accantonare la relativa provvista reperendo nuove risorse a bilancio, così da coprire l’onere connesso ai compensi professionali erogati nei casi di sentenze favorevoli o compensazione delle spese. Tale ricostruzione, tuttavia, comporterebbe l’effetto – paradossale, a detta dell’Amministrazione istante - di trasformare un’entrata (recupero spese) in una nuova spesa, con possibili criticità rispetto ai principi di finanza pubblica. L’ente chiede quindi come vada imputato contabilmente l’onere IRAP e se il medesimo criterio sia applicabile anche nei casi di compensazione integrale o transazione, nel rispetto del limite di spesa fissato allo stanziamento 2013.


La Sezione ha espresso il seguente parere
:

"Poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere costituisce spesa dell’ente e deve trovare ordinaria copertura nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti massimi di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del d.l. n. 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale»;

«Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili»;

«La dotazione del fondo di cui all’art. 9 del d.l. 90/2024 è soggetto ai limiti all’erogazione di somme stabiliti da disposizioni di legge»,

«l’ente determina la dotazione del fondo da ripartire nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento considerando quanto per altra causale (l’imposta) dovrà presumibilmente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensate».