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Calcolo dell'importo da porre a base d'asta in una procedura di partenariato pubblico privato

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio di supporto giuridico – ha affrontato quesito (n. 3717/2025) relativo al calcolo dell'importo da porre a base d'asta in una procedura di partenariato pubblico privato.

Quesito:

In una procedura di PPP a iniziativa privata, siamo al punto di indizione della procedura aperta. Il PPP prevede l'esecuzione di lavori e la gestione di servizi in un immobile di proprietà comunale. Non sono previsti canoni/costi a carico del Comune e la valutazione verterà unicamente sull'offerta tecnica (100 punti). Posto che il valore della concessione corrisponde al monte ricavi indicato nel PEF, come si definisce l'importo da porre a base d'asta?

Risposta:

La normativa di riferimento in relazione alla soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni contenuta nell'articolo 179 del Codice dei Contratti Pubblici, stabilisce con chiarezza che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il calcolo del valore stimato deve essere effettuato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dal comma 3 dell'articolo 179.

Nella fattispecie prospettata nel quesito, in cui non sono previsti canoni a carico del Comune e la valutazione verte unicamente sull'offerta tecnica, l'importo da porre a base d'asta deve necessariamente corrispondere al valore economico complessivo della concessione, determinato sulla base del fatturato totale che il concessionario potrà generare durante l'intero periodo concessorio attraverso la gestione dell'immobile e l'erogazione dei servizi.

A tal riguardo, occorre, tuttavia, precisare che non è sufficiente il mero rinvio al piano economico-finanziario presentato dal promotore, dovendo la stazione appaltante procedere a una autonoma e oggettiva quantificazione del valore complessivo della concessione. Ed invero «La giurisprudenza ha infatti osservato che la stima del fatturato non può essere demandata né al concorrente, né desunta dalle previsioni della lex specialis, che potrebbe non contenere tutti gli elementi necessari a stimare il fatturato in modo attendibile, laddove è invece la stazione appaltante a poter “attingere a informazioni diverse e ulteriori che certamente rientrano nella sua sfera di controllo” (così, III, 14 giugno 2017, n. 2926; conforme, 18 ottobre 2016, n. 4343)” […] il PEF allegato alla proposta del promotore non poteva non contenere elementi utili alla effettuazione di detta stima, ma ciò non poteva esaurire l’accertamento del valore stimato della concessione “secondo un metodo oggettivo” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 8505 del 30 dicembre 2020)». Ciò premesso nel caso prospettato l'importo a base d'asta è definito dal monte ricavi indicato nel PEF che costituisce il valore della concessione purché sia verificato, controllato dalla stazione appaltante in termini di sostenibilità economica.

Il PPP ad iniziativa privata senza oneri per il comune avrà, dunque, un valore a base d'asta coincidente con il valore della concessione stimata dal PEF che rappresenta il flusso totale dei ricavi previsti dall'operatore economico per la gestione dell'opera e dei servizi.


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