Non è più possibile per un soggetto pubblico fare ricorso all’istituto della prelazione nella finanza di progetto
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 15/2026, ha affrontato richiesta di parere finalizzata a conoscere la disciplina applicabile ad una fattispecie – in materia di partenariato pubblico-privato/finanza di progetto, ex art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 – avente ad oggetto la realizzazione e gestione integrata di opere pubbliche e servizi di interesse generale nel sistema porto canale – litorale – servizi urbani, con particolare riguardo all’istituto della prelazione, disciplinato ratione temporis dall’art. 193, c. 12, D.Lgs. 36/2023.
Con riguardo all’istanza pervenuta, la Sezione ha pronunciato le seguenti statuizioni in punto di diritto: - alla luce del principio di diritto di cui alla recente sentenza CGUE, 5 febbraio 2026, nella causa C-810/24, non è più possibile, per un soggetto pubblico, fare oggi ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto;
- in considerazione dell’autonomia strutturale delle diverse fasi e subfasi di cui si compone la procedura di project financing, come regolata dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” deve essere valutato in relazione agli specifici atti adottati in ciascuna di dette fasi; nel caso di specie l’Ente non ha infatti provveduto neanche a valutare la proposta iniziale del proponente.