PROJECT FINANCING E RITO APPALTI
Con la sentenza 20 maggio 2025, n. 4071, la V Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato alcuni rilevanti profili processuali e sostanziali in materia di project financing, chiarendo l'ambito applicativo del rito speciale appalti, i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata e i limiti dell'istituto dell'errore scusabile.
Sul piano processuale, il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nell'ambito del rito appalti quando risultino rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disciplina speciale, il collegio abbia preventivamente avvisato le parti della possibile decisione immediata e il contraddittorio possa considerarsi regolarmente instaurato.
Particolarmente significativa è la pronuncia con riferimento alle procedure di project financing. La Sezione ha infatti precisato che la seconda fase della procedura, destinata alla selezione del concessionario mediante gara pubblica, costituisce una vera e propria procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e, pertanto, soggetta al rito speciale previsto dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo. Ne consegue l'applicazione del termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione del bando e degli atti di gara.
La decisione evidenzia inoltre che tale qualificazione non viene meno quando l'affidamento comporti anche l'occupazione o la gestione di beni demaniali. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la disciplina processuale applicabile deve essere individuata sulla base della natura della procedura come risultante dalla lex specialis e dagli atti di gara, e non in ragione dell'oggetto materiale dei beni interessati. In tale prospettiva, soltanto la fase iniziale del project financing, relativa alla scelta del promotore, resta assoggettata al rito ordinario, mentre la successiva gara per l'individuazione del concessionario ricade integralmente nell'ambito del rito appalti.
La sentenza affronta infine il tema della rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., riaffermandone la natura eccezionale. Secondo il Collegio, l'istituto può trovare applicazione soltanto in presenza di obiettive incertezze normative o giurisprudenziali ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte. Al contrario, esso non può essere utilizzato per superare la decadenza derivante dall'inosservanza di termini processuali perentori quando il quadro normativo e la lex specialis risultino chiari. Né possono assumere rilievo, a tal fine, vicende organizzative interne alla parte o la costituzione tardiva di un'associazione, trattandosi di circostanze non idonee a integrare un impedimento oggettivo.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare la certezza dei termini processuali nelle controversie in materia di contratti pubblici e a delimitare rigorosamente l'ambito applicativo della rimessione in termini, confermando al contempo la piena riconducibilità della fase competitiva del project financing al sistema processuale speciale previsto per le procedure di affidamento.