Project financing e rito applicabile
La seconda fase della procedura di project financing, quando è strutturata come una gara per l’affidamento della concessione secondo le regole del Codice dei contratti pubblici, è soggetta al rito speciale previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 4071 del 20 maggio 2026, pronunciandosi su una controversia riguardante l’affidamento, mediante finanza di progetto, della gestione di un porto turistico e della relativa concessione demaniale marittima, unitamente alla progettazione e all’esecuzione di opere di riqualificazione.
Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del bando, del disciplinare e degli ulteriori atti di una procedura indetta ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023.
I ricorrenti avevano contestato diversi aspetti dell’operazione, tra cui la delimitazione dell’oggetto dell’affidamento, la conformità del progetto alla disciplina ambientale e urbanistica, il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento, nonché la compatibilità del modello di project financing con il diritto dell’Unione europea.
Il giudice di primo grado aveva tuttavia dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto per le controversie soggette al rito speciale degli appalti.
In appello, i ricorrenti avevano sostenuto che, trattandosi di una concessione demaniale marittima, la controversia avrebbe dovuto essere assoggettata al rito ordinario e al termine generale di impugnazione di sessanta giorni.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione, richiamando la distinzione tra le diverse fasi della finanza di progetto.
La prima fase, relativa alla presentazione della proposta e alla scelta del promotore, non integra ancora una procedura di affidamento in senso proprio. In relazione a tale segmento procedimentale trova pertanto applicazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, il rito ordinario.
Diversa è invece la seconda fase, che si apre dopo la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l’approvazione del progetto di fattibilità. Quando l’amministrazione indice una procedura competitiva finalizzata alla selezione del concessionario, la controversia riguarda una vera e propria procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei contratti pubblici.
In questo caso trova applicazione l’art. 120, comma 1, c.p.a., che assoggetta al rito speciale le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché alle concessioni regolate dal d.lgs. n. 36 del 2023.
La conseguenza processuale è particolarmente rilevante: il ricorso deve essere proposto entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell’atto lesivo secondo le regole proprie del contenzioso sui contratti pubblici.
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda la rilevanza della componente demaniale dell’operazione.
Secondo il Consiglio di Stato, il fatto che il project financing comprenda anche l’occupazione o l’utilizzazione di un bene demaniale non è sufficiente a sottrarre la controversia al rito speciale.
Ai fini dell’individuazione del rito processuale occorre infatti considerare la struttura concreta della procedura e la disciplina richiamata dagli atti di gara.
Nel caso esaminato, il bando e il disciplinare qualificavano espressamente l’operazione come affidamento in concessione mediante finanza di progetto, richiamavano la direttiva 2014/23/UE, il Codice dei contratti pubblici, l’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023 e la procedura aperta prevista dall’art. 71 dello stesso Codice.
L’oggetto dell’affidamento, inoltre, non era limitato alla mera occupazione del bene demaniale, ma comprendeva la gestione del porto, la progettazione e l’esecuzione di lavori di riqualificazione, nonché l’assunzione di una pluralità di obblighi economici e gestionali risultanti dal piano economico-finanziario.
La presenza del bene demaniale avrebbe potuto eventualmente assumere rilievo nella valutazione della legittimità del modello prescelto dall’amministrazione, ma non era idonea a modificare la natura della procedura risultante dagli atti di gara.
Dalla decisione emerge un principio di particolare interesse: la fase preliminare di valutazione della proposta e individuazione del promotore resta, in linea generale, assoggettata al rito ordinario. La successiva fase competitiva, finalizzata all’affidamento della concessione e disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, ricade invece nel rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a.