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Cambiano i limiti di spesa di personale, con esclusione dei Segretari

L’art. 3 del Decreto legge PNRR che il Governo approverà nella prossima seduta, contiene norme di modifica dei limiti di spesa di personale enti locali, con l’esclusione dal tetto della spesa dei Segretari comunali e provinciali.

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO: prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo del provvedimento è stato corretto; tale esclusione è stata limitata ai soli Comuni fino a 3.000 abitanti.


Riportiamo l’articolo e la relazione illustrativa al provvedimento:


ART. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

1.Al fine di assicurare il mantenimento dell’obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all’aggiornamento del riparto delle risorse di cui all’Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 recante “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico Regis di cui all’articolo 1, comma 1943, della legge 30 dicembre 2020, n.178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

2.Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

3.All’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «Per gli anni 2023 -2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale» sono soppresse.

4.Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia inziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

5.L’iscrizione all’Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 4 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

6.Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 4 resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

7.Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

8.All’articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo Ente attuatore ricompresi nel Piano.».

9.All’articolo 8, comma 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo, non utilizzate nell’anno 2025, sono conservate nel conto dei residui al termine dell’esercizio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.».

10.Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell’Unione Europea, nonché di assicurare l’efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione, possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11.Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 10, è autorizzato un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è, altresì, autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata valorizzazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere l'attribuzione, in sede di valutazione dei titoli, di un punteggio aggiuntivo all’esperienza maturata nello svolgimento di attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del contingente di esperti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

12.Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a euro 11.551.995,74 a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell’ambito delle attività di attuazione del PNRR che il Dipartimento della funzione pubblica sta utilizzando, si è concretizzata la possibilità (data anche la richiesta pervenuta in tal senso dagli enti locali) di continuare ad utilizzare le risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1.

In tale contesto, l’articolo in commento è quindi finalizzato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 a consentire l’aggiornamento di tale attività.

Pertanto, al comma 1 si prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata si provveda all’aggiornamento del riparto delle risorse di cui all’Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 recante “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico Regis, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

Il comma 2 prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

Il comma 3 reca un intervento in materia di spesa per il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali. Il comma 6 dell’art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, prevede che, per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

L’effetto generato dallo scomputo della spesa del segretario dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa è quello di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, consentendo a questi ultimi l’arricchimento e l’implementazione dei propri organici.

L’attuale formulazione della disposizione in esame, tuttavia, determina altresì la costituzione di un regime di calcolo della spesa per il personale degli enti locali a doppio binario, con il risultato di penalizzare in maniera irragionevole gli enti che, a parità di condizioni, sono già provvisti di segretario comunale e che vedono ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all’interno della complessiva spesa del personale.

Il comma, pertanto, mira da un lato a rendere “strutturale” detta previsione, attraverso l’eliminazione del limite temporale previsto, dall’altro ad ampliare l’applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di eliminare tale disparità di trattamento. In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l’immissione di nuovi segretari comunali presso comuni di piccole dimensioni, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunali sulla propria capacità assunzionale e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all’interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, sono volte a incrementare il numero delle iscrizioni (340) da effettuare in relazione al concorso pubblico indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 28269 del 18 novembre 2024.

In particolare, la normativa vigente (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) prevede che l’abilitazione per l’iscrizione all’Albo venga rilasciata al termine di un articolato procedimento nel cui ambito è previsto, dapprima, un concorso pubblico e, successivamente, un corso-concorso selettivo di formazione (della durata di 6 mesi cui segue un tirocinio pratico di 2 mesi presso uno o più comuni). Il comma 6 del citato articolo 13 del d.P.R. n. 465 del 1997 prevede, peraltro, che al predetto corso-concorso selettivo di formazione siano ammessi un numero di borsisti pari a quello delle iscrizioni all’Albo maggiorato di una percentuale del 30 per cento. Tanto premesso, al corso-concorso selettivo di formazione richiamato nel comma 5 potranno partecipare un massimo di n. 441 borsisti. Di essi, tuttavia, solo i primi n. 340 risulteranno vincitori e conseguiranno, pertanto, il diritto all’iscrizione all’Albo; le restanti n.101 unità, invece, anche laddove avessero conseguito il punteggio minino di idoneità previsto dal bando, resteranno comunque escluse dall’iscrizione.

In ragione delle richiamate carenze, con il comma 4 del presente articolo si intende derogare alla disciplina del citato comma 6 dell’articolo 13 del d.P.R. n. 465 del 1997 in modo da consentire - una tantum e in via eccezionale - che l’iscrizione possa riguardare anche i borsisti idonei non vincitori.

Il comma 5 prevede, invece, che, ai fini dell’iscrizione delle citate 101 unità aggiuntive di segretari, risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n.162 del 2019.

Il comma 6 chiarisce, infine, che le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione oggetto della disposizione restano disciplinate dal comma 1 del sopra citato articolo 16ter. Difatti, la diversa modulazione di tale corso-concorso - tra periodo di formazione e di tirocinio - prevista dall’articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 4 del 2022, risulta applicabile alle procedure di reclutamento che verranno bandite a partire dal 2023 e fino al termine del PNRR.

I successivi commi da 7 a 9 introducono alcune misure di particolare rilievo al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nello specifico, l’intervento di cui al comma 7 si rende necessario per prorogare, ed estendere temporalmente per tutta la durata del PNRR, la misura già prevista, ma per il solo anno 2023, dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 44 del 2023.

L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 44 del 2023 (“Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”), prevede che: “Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

Il richiamato art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152 del 2001, dispone che “Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3 (ossia assunzioni a tempo determinato per attuazione interventi PNRR), è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”

Tanto premesso, con la disposizione in esame si consente che il contributo erogato ai piccoli Comuni per procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato da destinare all’attuazione dei progetti del PNRR per una determinata annualità, dal 2022 al 2026, possa essere impiegato anche nelle annualità successive, ma comunque entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 8 introduce una serie di interventi necessari con riferimento al fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, per le ragioni che di seguito si espongono nel dettaglio.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 42 è stato disciplinato che le modalità di monitoraggio del contributo avvengano attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 (BDAP-MOP), tuttavia, al successivo comma 4 è previsto che per gli interventi finanziati con il Fondo si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR. Per tale ragione, all'interno del decreto interdipartimentale di assegnazione delle risorse del 31 agosto 2022, è stata stabilita una modalità di monitoraggio differenziata a seconda delle opzioni selezionate dagli Enti all'interno delle schede progettuali.

La gestione del fondo attraverso il sistema BDAP-MOP presenta tuttavia significative limitazioni operative che impediscono un adeguato controllo dei flussi finanziari e delle attività di controllo in capo al Ministero dell’interno.

Il sistema BDAP-MOP, infatti, è concepito esclusivamente come strumento di monitoraggio e non consente di acquisire informazioni dettagliate relative ai pagamenti effettivamente sostenuti dagli attuatori degli interventi. Tale carenza informativa risulta particolarmente critica in quanto alcuni dati essenziali per la corretta gestione del fondo attengono specificamente alla rendicontazione di spesa, che richiede un livello di dettaglio e tracciabilità non garantito dal sistema di monitoraggio attualmente previsto.

Considerate le oggettive difficoltà legate alla simultanea gestione dei contributi su diverse banche dati (BDAP-MOP/REGIS) e la necessità di disporre di informazioni complete e dettagliate sui pagamenti effettuati, tenuto altresì conto del fatto che il Fondo in parola è stato istituito per rafforzare gli interventi del PNRR, per ragioni di semplificazione amministrativa e di efficacia gestionale, si rende necessario uniformare le modalità di monitoraggio, gestendo unicamente attraverso la piattaforma informatica ReGiS tutte le progettualità oggetto di finanziamento.

L’integrazione al comma 4 operata con la proposta emendativa in esame è volta a consentire l'utilizzo delle economie di progetto derivanti da interventi ultimati e collaudati per il completamento di altri interventi della medesima stazione appaltante, purché ricompresi nel Piano e cofinanziati dal PNRR o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC). La modifica normativa persegue l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e garantire il completamento degli interventi strategici previsti dai Piani nazionali.

L'introduzione di questa misura risponde all'esigenza di superare le rigidità procedurali che potrebbero compromettere la realizzazione degli investimenti programmati, particolarmente rilevanti nel contesto del raggiungimento degli obiettivi e traguardi stabiliti a livello europeo. L'esperienza maturata nell'attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR e PNC ha evidenziato come la generazione di economie di progetto rappresenti un fenomeno ricorrente nel processo di realizzazione delle opere pubbliche. Tali economie derivano tipicamente da ribassi d'asta superiori alle previsioni, ottimizzazioni progettuali in corso d'opera, variazioni tecniche migliorative o dalla conclusione anticipata dei lavori rispetto ai cronoprogrammi stabiliti.

Il meccanismo proposto consente di recuperare e reinvestire queste risorse residue nell'ambito dello stesso Piano, evitando la perdita di fondi già assegnati e contribuendo al completamento di interventi che potrebbero altrimenti risultare sottofinanziati. La previsione dell'autorizzazione ministeriale garantisce il necessario controllo centrale sulla redistribuzione delle risorse, assicurando coerenza con gli obiettivi strategici del Piano e compatibilità con i vincoli di bilancio. L'applicazione della disposizione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni che garantiscono la corretta gestione delle risorse pubbliche. In primo luogo, le economie devono derivare esclusivamente da interventi formalmente ultimati e collaudati, assicurando così la definitiva quantificazione delle risorse disponibili per la redistribuzione.

La competenza deve rimanere nell'ambito della medesima stazione appaltante, elemento che facilita la gestione amministrativa e contabile delle risorse e mantiene la responsabilità gestionale in capo al soggetto già individuato come attuatore. Gli interventi beneficiari devono necessariamente essere ricompresi nel Piano di riferimento e risultare cofinanziati dai fondi PNRR o PNC, garantendo così la coerenza programmatica dell'operazione.

L'autorizzazione del Ministero dell'interno rappresenta il presidio di controllo che assicura la valutazione preventiva della congruità dell'operazione rispetto agli obiettivi generali del Piano e la verifica della sussistenza delle condizioni normative per il trasferimento delle risorse. L'implementazione di questo meccanismo produce diversi benefici strategici per l'attuazione dei Piani. Dal punto di vista dell'efficienza allocativa, consente di massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, evitando che eventuali economie rimangano inutilizzate. Sul piano operativo, facilita il completamento di interventi strategici che potrebbero altrimenti subire ritardi o riduzioni di portata per insufficienza di fondi. La misura contribuisce inoltre al rispetto dei cronoprogrammi stabiliti a livello europeo, riducendo il rischio di perdita di finanziamenti per mancato raggiungimento dei milestone e target previsti. La flessibilità introdotta consente di adattare la programmazione finanziaria alle effettive esigenze emerse durante l'attuazione, migliorando la capacità di risposta del sistema alle variazioni dei fabbisogni.

L’intervento di cui al comma 9 si rende necessario al fine di consentire l’impiego delle risorse non utilizzate nell’anno 2025 per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) del Ministero dell’Interno. In particolare, si fa riferimento alla garanzia di un supporto strategico nell’attuazione dei seguenti interventi:

➢ M5C2 - Investimento 2.1, inerente investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per un totale di € 2.000.000.000,00;

➢ M5C2 - Investimento 2.2, inerente i Piani Urbani Integrati (general project) per un totale di € 900.000.000,00;

➢ M5C2 – Investimento 2.2 b), inerente i Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI per un totale di € 272.000.000,00. La necessità di rafforzare la capacità della Direzione Centrale per la Finanza Locale è dovuta anche ai fini dell’efficace ed efficiente gestione, attraverso il sistema ReGiS, delle procedure di monitoraggio delle informazioni e dei dati, nell’individuazione delle relative criticità e nella proposta di eventuali azioni correttive.

Ai commi 10, 11 e 12 si dettano disposizioni tese a garantire la necessaria continuità ai progetti di trasformazione digitale avviati nell’ambito dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più in generale a dotare il Presidente del Consiglio dei ministri di una struttura adeguata ad assicurare supporto per l’efficace espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni, di cui alla lettera b-bis) del comma 3 dell’articolo 5 della legge 400/1988, di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale.

A tal fine al comma 10 si prevede di incrementare la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Si prevede, altresì, che, in considerazione della specificità delle professionalità necessarie e dell’urgenza di coprirle, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 11, inoltre, per le medesime finalità nonché al fine di garantire la più efficace azione di coordinamento del processo di digitalizzazione del Paese, sia a livello centrale sia a livello territoriale e di mantenere le migliori professionalità attratte al Dipartimento per la trasformazione digitale nel corso delle attività PNRR, autorizza un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, è previsto che il bando possa consentire l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo all’esperienza maturata nello svolgimento di attività similari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del contingente di esperti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Infatti, il contingente di esperti di cui al citato articolo 10, specializzato nella standardizzazione dei programmi di digitalizzazione, garantendo coerenza tra le policy nazionali e le attività a livello locale, ha consentito il raggiungimento dei target e milestone del PNRR. Nello specifico ha supportato la gestione di oltre 66.000 progetti delle oltre 17.000 pubbliche amministrazioni beneficiarie, centrali e locali, per un valore complessivo degli investimenti di oltre 11 miliardi di euro. Pertanto, tale personale, avendo maturato specifica esperienza nel monitoraggio dei progetti e nel supporto alle amministrazioni centrali e locali, nonché nell’implementazione dei suddetti programmi, rappresenta un patrimonio di competenze che deve essere necessariamente valorizzato e non disperso, per garantire la prosecuzione dell’azione di digitalizzazione e di recupero del divario digitale che sta consentendo al Paese di consolidare il proprio posizionamento nei principali indicatori europei.

Il comma 12 quantifica gli oneri in euro 11.551.995,7 e stabilisce che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.