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Proroga possibilità di nomina vice segretari interni

L’articolo 2, comma 6-bis e 6-ter, del DL 200/2025 in fase di conversione in legge dispone (ancora una volta) che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

La relazione al provvedimento e la nota dell'ufficio studi della Camera chiariscono i passaggi. Tale modalità, che ha la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni, attraverso il conferimento transitorio di funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali è già stato previsto, con diverse modalità, da diverse disposizioni: da ultimo dal D.L. 44/2023 (art. 3, co. 6-quater) per una durata massima di 36 mesi (l’articolo 3, co. 6- quater ha modificato in tal senso quanto previsto dall’articolo 16-ter, co. 9, del decreto-legge n. 162 del 2019).

Il TUEL, come noto, stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000).

Il DPR 465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3).

In particolare, la novella normativa al comma 6-bis prevede che, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti (nella disciplina prevista dal decreto-legge n. 162 del 2019 si fa riferimento ai comuni fino a 5000 abitanti), le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, per un periodo non superiore a 12 mesi (come già si è visto nella disciplina prevista dal decreto-legge n. 162 del 2019, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 44 del 2023 si fa riferimento a una durata massima di 36 mesi).

Si può procedere in tal senso se la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

La procedura di assegnazione dell’incarico prevede quanto segue:

-richiesta del sindaco;

-autorizzazione del Ministero dell’Interno;

-assenso dell’ente locale di appartenenza;

-consenso dell’interessato.

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Il funzionario incaricato delle funzioni di vicesegretario è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Ai sensi del comma 6-ter, il conferimento delle funzioni può essere attivato anche qualora il comune stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria avente una popolazione complessiva non superiore a 3.000 abitanti (nella disciplina prevista dal decreto-legge n. 162 del 2019 si fa riferimento a una popolazione complessiva di 10.000 abitanti nel caso di comuni che avessero stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria), ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.