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CCNL – l’equivalenza delle tutele post “Decreto Correttivo”.

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 689/2025 del 18 aprile, decidendo sull’esclusione della ricorrente in ragione del fatto l’offerta esclusa conteneva l’indicazione, con relativo ribasso sul costo di manodopera, di un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis, le cui tutele non sono state ritenute equivalenti a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali individuato dalla legge di gara, ha precisato quanto segue.

Il TAR, applicando l’art. 11 del d.lgs. 36/2023, ha rilevato che il medesimo impone “alle Stazioni appaltanti di indicare sin dal bando di gara il CCNL applicabile (comma 2) e, pur preservando il principio di libertà sindacale, onerando il concorrente di indicare già nell’offerta il diverso CCNL applicato (comma 3), senza attendere l’eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata” osservando che “a specifico presidio e tutela dei lavoratori impiegati nella commessa, il successivo comma 4, nella formulazione vigente al momento dell’emanazione degli atti gravati con il ricorso introduttivo, prevedeva espressamente chenei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110””.

Da ciò il Collegio desume che “in un’ottica di maggiore protezione dei lavoratori e al fine di scongiurare un allineamento al ribasso delle tutele loro erogate, impone all’operatore economico di rispettare in fase esecutiva il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nella lex specialis, elevandole a vero e proprio requisito minimo dell’offerta, che dovrà pertanto essere formulata conformementeritenendo impossibile, come invece sostenuto dalla ricorrente, “sottrarre al vaglio di equivalenza imposto dalla legge il contratto collettivo di sua scelta, in quanto tale soluzione, peraltro priva di supporto normativo, non risulta coerente con le finalità di tutela sopra individuate e imposte dalla richiamata norma di rango primario, che anzi impongono una effettiva verifica e comparazione delle condizioni contrattuali - economiche e normative – proposte dall’operatore economico”.

Il giudicante ritiene, inoltre, che anche applicando le disposizioni modificative dell’art. 11 del codice introdotte dal D. Lgs. 31.12.2024, n. 209 non si potrebbe giungere ad una diversa conclusione, infatti, l’introdotta metodologia di confronto tra i contratti collettivi “in conformità all'allegato I.01” prevede si una presunzione di equivalenza che riguarda una diversa fattispecie, non pertinente al caso esaminato, dovendo applicarsi l’art. 3 del suddetto allegato I.01 secondo cui ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa”.