CCNL non specificato nella lex specialis: il TAR fornisce indicazioni su come procedere
Una recente pronuncia del TAR Lazio ha confermato un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici: quando la lex specialis di gara non individua espressamente un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ma fa riferimento generico al "settore" di riferimento, gli operatori economici possono legittimamente applicare diversi CCNL, purché coerenti con l'attività oggetto dell'appalto.
La questione è emersa in una gara per lavori di "riqualificazione, consolidamento e restauro pareti affrescate" presso un Palazzo d'epoca di un Ente, dove la società ricorrente aveva contestato l'aggiudicazione sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto applicare il CCNL specifico del restauro anziché quello generico dell'edilizia.
Questa evoluzione giurisprudenziale comporta importanti conseguenze operative:
- le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione nella redazione dei documenti di gara, distinguendo tra l'indicazione di un CCNL specifico (vincolante) e il riferimento generico al "settore";
-non può essere considerata anomala un'offerta solo perché applica un CCNL diverso da quello ritenuto più appropriato dalla stazione appaltante, se comunque coerente con l'attività;
-il principio favorisce una maggiore partecipazione alle gare, evitando esclusioni basate su interpretazioni restrittive della normativa contrattuale
L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ora recepito anche nel nuovo Codice Appalti, testimonia un'evoluzione verso una maggiore flessibilità nella gestione degli aspetti giuslavoristici degli appalti pubblici. L'obiettivo rimane quello di garantire adeguate tutele ai lavoratori, ma attraverso un approccio che non penalizzi ingiustificatamente la libera concorrenza tra operatori economici.
Come sottolineato dal TAR Lazio, "la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto".