Chiarimenti del MIT sulla costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico
Il MIT ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’art. 215, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 con riferimento alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) negli appalti di lavori.
Il quesito riguardava, in particolare, la portata dell’obbligo di istituzione del Collegio: se esso dovesse ritenersi generalizzato per tutti gli appalti di lavori sopra la soglia di rilevanza europea ovvero limitato a quelli finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nonché la definizione giuridica della nozione di “opera pubblica”.
Secondo il chiarimento reso, il quadro normativo deve essere letto alla luce delle definizioni contenute nell’allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici. In base all’art. 3, comma 1, lett. bb), per “opera” si intende "il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica".
Alla luce di tale definizione, è stato precisato che "ai sensi dell'art. 215, comma 1, del Codice, "Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria".
La risposta interpretativa si colloca nel solco della funzione attribuita al CCT dal Codice, quale strumento di prevenzione del contenzioso e di supporto alla gestione dell’esecuzione contrattuale nelle opere di maggiore complessità economica e tecnica.