Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori pubblici: il MIT chiarisce quando può intervenire il geometra dipendente della PA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un recente parere, è intervenuto su una questione di particolare interesse per gli enti locali e, più in generale, per le stazioni appaltanti: la possibilità di affidare il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori pubblici a un tecnico dipendente della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di geometra abilitato.
Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’art. 116 del D. Lgs. 36/2023, con specifico riferimento ai commi 4 e 4-bis, dedicati alla nomina dei collaudatori. Il quesito sottoposto al MIT prende le mosse da una fattispecie concreta: un tecnico dipendente di un ente locale, geometra abilitato, con oltre trent’anni di esperienza presso pubbliche amministrazioni e con numerosi incarichi già svolti come progettista e Responsabile Unico del Progetto per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti. La domanda posta al Ministero era se tale profilo potesse essere ritenuto idoneo allo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, con espressa esclusione del collaudo statico delle strutture.
Il parere assume rilievo perché consente di distinguere il piano della competenza professionale maturata in concreto da quello dei requisiti formali previsti dalla disciplina di settore. Secondo il MIT, infatti, la valutazione non può essere effettuata soltanto sulla base dell’esperienza del tecnico o dell’abilitazione professionale posseduta, ma deve essere ricondotta al quadro specifico dettato dall’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.
Il Ministero chiarisce, in primo luogo, che i requisiti abilitanti allo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli professionali richiesti, sono disciplinati dall’art. 14, commi da 3 a 6, dell’Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023. Tale disposizione costituisce, dunque, il parametro normativo di riferimento per verificare se un determinato soggetto possa essere nominato collaudatore.
La regola generale, richiamata dal MIT, richiede il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione. Per i soggetti diversi dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici è inoltre prevista l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Ne deriva che, in via ordinaria, il solo possesso del diploma tecnico e dell’abilitazione come geometra non è sufficiente per assumere l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori pubblici, ove l’intervento non rientri nelle ipotesi derogatorie espressamente previste.
Il punto centrale del parere è proprio l’individuazione di tali deroghe.
Il MIT evidenzia che, limitatamente ai lavori di manutenzione, l’art. 14, comma 4, dell’Allegato II.14 consente l’affidamento dell’incarico di collaudo anche a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico, purché abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti. In questo ambito, quindi, il geometra dipendente pubblico può essere incaricato del collaudo tecnico-amministrativo, sempre che ricorrano i presupposti richiesti dalla norma e che l’attività rientri nei limiti delle competenze proprie del profilo professionale.
Il chiarimento è significativo anche sotto un ulteriore profilo: la deroga non riguarda soltanto il caso in cui l’incarico sia conferito dall’amministrazione di appartenenza del funzionario. Secondo il MIT, essa appare idonea a comprendere anche l’ipotesi in cui l’incarico sia affidato a dipendenti di altre amministrazioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 116, commi 4 e 4-bis, del Codice. Pertanto, nei lavori di manutenzione, il tecnico diplomato dipendente pubblico può essere preso in considerazione sia dalla propria amministrazione, sia da altra stazione appaltante, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti soggettivi, professionali e organizzativi richiesti.
Resta naturalmente impregiudicato il tema dell’indipendenza funzionale e dell’assenza di situazioni di incompatibilità. La stazione appaltante, nel procedere alla nomina, è chiamata a verificare non solo il possesso dei titoli e dell’esperienza richiesti, ma anche la concreta posizione del soggetto rispetto all’intervento da collaudare, alle funzioni precedentemente svolte e alla struttura organizzativa dell’amministrazione. L’incarico di collaudo, per sua natura, presuppone una funzione di controllo distinta rispetto alle attività di progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Il parere si sofferma poi sull’ipotesi degli incarichi affidati a soggetti esterni. Anche in relazione ai lavori di manutenzione, qualora il collaudo sia affidato a soggetti esterni mediante le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023, la deroga per i tecnici diplomati opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata. È inoltre necessario che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale. La precisazione conferma che la deroga non determina una liberalizzazione generalizzata degli incarichi, ma deve essere letta in modo coordinato con le competenze professionali ordinistiche e con la disciplina degli affidamenti pubblici.
Un’ulteriore apertura è prevista nel caso di nomina di una commissione di collaudo. Il MIT richiama l’art. 14, comma 6, dell’Allegato II.14, secondo cui, a prescindere dalla tipologia dei lavori, uno solo dei componenti della commissione può essere in possesso del diploma tecnico, sempre nei limiti delle proprie competenze.
Pertanto, la qualifica di geometra abilitato e la lunga esperienza maturata nella pubblica amministrazione non sono, da sole, idonee a fondare una generale legittimazione allo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo di qualsiasi opera pubblica. Esse possono tuttavia assumere rilievo nelle specifiche ipotesi derogatorie previste dall’Allegato II.14: in particolare per i lavori di manutenzione e, con i limiti indicati, nell’ambito di una commissione di collaudo.
La stazione appaltante conserva un ruolo essenziale nella valutazione concreta. Essa deve verificare la tipologia dell’intervento, l’importo dei lavori, la complessità tecnica dell’opera, la natura monocratica o collegiale del collaudo, i requisiti professionali del soggetto incaricato e l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità. La decisione di conferire l’incarico deve quindi essere adeguatamente istruita e motivata, non potendo risolversi in un generico richiamo all’esperienza professionale del dipendente.
Il parere del MIT offre pertanto un’indicazione operativa importante: l’art. 116 del Codice dei contratti pubblici non può essere letto isolatamente, ma deve essere applicato insieme alla disciplina di dettaglio contenuta nell’Allegato II.14. La possibilità di nominare un geometra dipendente pubblico quale collaudatore tecnico-amministrativo non è esclusa in assoluto, ma è ammessa soltanto entro confini normativi precisi.