← Indietro

Comodato gratuito per una farmacia privata è un indebito vantaggio

La Corte dei Conti Lombardia con parere n. 131/2026 ha affrontato quesito di ente che chiede se sia giuridicamente ammissibile concedere gratuitamente a un operatore privato l’uso di un immobile comunale destinato a farmacia, assumendo altresì a proprio carico le spese per le utenze, al fine di garantire la continuità del servizio sul territorio rurale del Comune.

La Sezione ha risposto che la concessione in comodato gratuito di un immobile comunale, con assunzione a carico dell’ente delle relative spese di gestione, in favore di un operatore economico privato esercente attività farmaceutica, non è riconducibile ad alcuna delle forme di gestione, diretta o indiretta, del servizio farmaceutico comunale previste dall’ordinamento, risolvendosi in una mera attribuzione di un vantaggio economico.

In quanto tale, essa è soggetta ai principi di previa determinazione dei criteri, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai limiti soggettivi previsti dall’art. 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, risultando pertanto non consentita in favore di operatori economici privati operanti secondo logiche lucrative.»