Compensi amministratori società partecipate restano limitati
In materia di limiti di spesa amministratori società partecipate, la Corte Conti Lombardia, con delibera n. 320/2025, evidenzia che in difetto di un'espressa previsione di legge, il valore soglia individuato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non può essere derogato e, conseguentemente, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
Tale norma dispone quanto segue:
art. 4 comma 4 DL 95/2012: “A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”.
art. 11 comma 7 Dlgs 175/2016: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”.
Occorre anche rilevare, come già comunicato in precedenti nostre NEWS, che in materia è intervenuta recentemente la Corte Conti Lazio con delibera n. 89/2025 è tornata sul tema della determinazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate pubbliche, che ai sensi dell’art. 11 comma 7 Dlgs 175 2016 TUSP (che a sua volta richiama l’art. 4 comma 4 DL 95/2012) devono limitarsi all’80% di quanto stabilito per l’anno 2013.
Il Presidente della Regione Lazio ha formulato alla Corte dei Conti una richiesta di parere volta a conoscere l'orientamento della Sezione in materia di determinazione dei compensi degli amministratori di una società pubblica, in rapporto ai vigenti limiti di legge. Nello specifico, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'istante, in ragione di una limitata operatività temporale (tre mesi) della società interessata nell'esercizio 2013, annualità da assumere come riferimento per il calcolo della remunerazione massima erogabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, chiede “se l'80% del costo possa essere parametrato su un computo di dodici mesi di operatività della società nel 2013 ovvero, in alternativa, se può essere utilizzato come parametro l'80% del costo sostenuto dalla stessa società nell'annualità 2012, ovvero se seguendo l'indicazione fornita dalla Corte Conti per altra società in controllo pubblico, si possa far riferimento alla media degli ultimi esercizi in cui è stata disposta l'erogazione di compensi prima dell'annualità 2013 […]”.
Secondo la Sezione laziale è possibile rideterminare i compensi. Il Collegio ritiene che si possa procedere, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza nonché dei vigenti limiti inerenti alle retribuzioni massime erogabili, a riparametrare la base di calcolo 2013 laddove essa possa risultare non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata. La soluzione da applicare al caso concreto, come ad esempio attualizzare il costo sostenuto per un periodo limitato nell'esercizio 2013 ovvero considerare le spese sostenute nel 2012, spetta esclusivamente, nel rispetto dei limiti anzidetti, all'Ente.