E' legittimo per una PA acquisire partecipazioni in società benefit
La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 14/2026, ha affermato che le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società benefit, poiché tali organismi rientrano nei vincoli tipologici previsti dall’art. 3 del TUSP.
La “società benefit” non costituisce un nuovo tipo societario autonomo, ma rappresenta un modello gestionale che si inserisce all’interno delle categorie previste dal codice civile (S.p.A. o S.r.l.). Le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società benefit, poiché tali organismi rientrano nei vincoli tipologici previsti dall’art. 3 del TUSP. L’atto deliberativo di acquisto deve tuttavia essere sorretto da un’analitica motivazione che dimostri la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, supportata da un Business Plan asseverato.
Nel nostro ordinamento la società benefit è stata introdotta in tempi piuttosto recenti ad opera dell’art. 1, commi 376-384, della legge n. 208 del 2015 (cd. Legge di stabilità per l’anno 2016), in cui è confluito il testo originariamente oggetto di un disegno di legge autonomo (A.S. n. 1882). Nella nozione coniata dal legislatore trattasi di società che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
L’elemento caratterizzante della società benefit è di conciliare lo scopo di lucro con il perseguimento di un general public benefit. Tale profilo traspare anche dalla disamina della Relazione illustrativa al disegno di legge A.S. n. 1882, poi confluita nella legge di stabilità per l’anno 2016, ove è precisato:
“L’intento della proposta è (omissis) proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”.
Rispetto alle fattispecie testé enucleate la società benefit si pone in una posizione mediana, in cui lo scopo di lucro “convive” con quello del beneficio comune. In tale prospettiva, le società in discorso appaiono caratterizzate, per così dire, da uno scopo duplice. Ai sensi dell’art. 1, commi 378 e 376, della legge n. 208 del 2015 per “beneficio comune” si intende “il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376”, ossia “nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse“.