← Indietro

Componenti perequative UR3 TARI, comunicazioni e versamenti a CSEA

L’art. 6 Allegato A Delibera Arera 386/2023 revisionata dopo la delibera 355/2025 spiega la comunicazione e i versamenti a/da CSEA

6.1 Entro il 31 gennaio dell’anno “a+1”, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative di cui all’Articolo 2, nonché degli importi 𝐶𝑆𝑀,𝑎 per quanto di competenza, opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente, così determinati:

a) l’importo 𝐼𝑈𝑅1,𝑎𝑛𝑒𝑡 relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

𝐼𝑈𝑅1,𝑎𝑛𝑒𝑡= 𝑈𝑅1,𝑎× 𝑁𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑒𝑎−𝐶𝑆𝑀,𝑎

b) l’importo 𝐼𝑈𝑅2,𝑎 relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:

𝐼𝑈𝑅2,𝑎= 𝑈𝑅2,𝑎× 𝑁𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑒𝑎

c) l’importo 𝐼𝑈𝑅3,𝑎−1𝑛𝑒𝑡 relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

𝐼𝑈𝑅3,𝑎−1𝑛𝑒𝑡= 𝑈𝑅3,𝑎−1× 𝑁𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑒𝑎−1 − 𝐵𝑆𝑅𝑈,𝑎−1

dove:

𝐵𝑆𝑅𝑈,𝑎−1 è l’ammontare espresso in euro per anno, delle agevolazioni riconosciute di cui all’articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 sulla tassa sui rifiuti (TARI) o sulla tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta nell’anno “a-1” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti.

6.2 Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il soggetto di cui al comma 5.3 comunica a CSEA, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi 𝐶𝑆𝑀,𝑎 opportunamente asseverati dall’Autorità di sistema portuale.

6.3 Entro il 15 marzo (31 maggio) dell’anno “a+1” il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi).

6.4 Entro il 31 maggio dell’anno “a+1” il soggetto di cui al comma 5.3 riceve da CSEA gli importi 𝐶𝑆𝑀,𝑎 di competenza.

6.5 I gestori e i soggetti che gestiscono l’impianto portuale di raccolta tengono separata evidenza dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e i soggetti di cui all’articolo 5.3, conservano altresì in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA.

6.6 Il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4 è subordinato alle seguenti condizioni:

- iscrizione dei beneficiari a SGAte, ove previsto, alle anagrafiche dell’Autorità e della CSEA e rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi;

- regolarità del gestore nei versamenti a CSEA dei contributi a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza e adeguamenti degli stessi all’inflazione.

6.7 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:

a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

6.8 Entro il 30 giugno dell’anno “a+1” il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il soggetto di cui al comma Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, versano gli importi 𝐶𝑆𝑀,𝑎 spettanti ai gestori e ai soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta che hanno presentato istanza di riconoscimento.

6.9 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, CSEA può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell’audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione, la CSEA procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.