Composizione organi di governo: prevale la legge in caso di contrasti con lo statuto
Chiamato ad esprimersi su un contrato tra norme statutarie locali e disciplina nazionale, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con parere n. 9236/2026, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett. p), della Costituzione, la potestà legislativa in materia di organi di governo è esclusiva dello Stato.
Il principio vale quindi anche per la composizione delle giunte delle Unioni di Comuni ove, nel caso di difformità rispetto allo statuto dell’ente, prevalgono le disposizioni ex art. 32, co. 3, del D.lgs. 267/2000, che vincolano la scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.