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La revoca di un Assessore è scelta discrezionale del Sindaco

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3109/2026, ha affermato che la revoca dell'incarico di assessore comunale, ai sensi dell'art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, costituisce atto di alta amministrazione, non politico, fondato su un rapporto fiduciario tra sindaco e assessore: il relativo sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di legittimità estrinseca (violazione di legge, manifesta illogicità, abnormità, discriminazione), restando escluso ogni controllo di merito sulle valutazioni di opportunità politico‑amministrativa poste a fondamento della scelta.