Conto Consegnatario titoli anche per i Consorzi
In merito alla parifica dei conti giudiziali agenti contabili e successiva distinta approvazione da parte del Consiglio comunale, la Corte dei Conti Toscana, Sezione giurisdizionale con Sentenza n. 127/2020 ricorda che il Conto Consegnatario “Azioni” di cui mod. 22 DPR 194/1996 – a firma del Sindaco - debba riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione