← Indietro

Relazione sul Conto consegnatario azioni

La Corte dei Conti Emilia Romagna nelle consuete istruttive Circolari sugli agenti contabili evidenzia che la documentazione inviata dagli enti sul conto consegnatario azioni, come pure la sua redazione, deve essere migliorata.

La Sezione Giurisdizionale ha riscontrato che:

➢ quasi sempre mancano le direttive impartite dall’amministrazione al consegnatario per l’esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie;

➢ non risulta depositata la relazione annuale resa dal consegnatario di titoli all’ente sull’adempimento a tali direttive, unitamente al conto finale (art. 2428 c.c.) nonché, da parte degli enti;

➢ non è presente la relazione dettagliata sulla gestione dell’agente contabile che consenta di avere contezza sull’attuazione degli specifici compiti affidati.

Poiché rientra negli obblighi dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parifica con le scritture dell’ente, al fine di accertare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio, ne consegue la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture di tale tipologia di conti giudiziali.


L’ordinanza n. 21 del 2023 della Corte dei conti della Sezione giurisdizionale del Piemonte a pag. 23 ha evidenziato che:

I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali”.

Tale pronuncia è stata confermata dall’ordinanza n. 22 sempre della Sezione Piemonte e poi dalla Corte dei conti per la Sicilia che, con deliberazione n. 90/2023, ha precisato che:

circa, infine, il valore da indicare nel suddetto modello 22, questo Collegio richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d. lgs. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, IV c., del Codice civile;

si ricordano, anche, i principi in materia di bilancio consolidato, i quali prevedono, in ordine alla data di riferimento del bilancio della partecipata, il principio che “Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È, tuttavia, accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea”.