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Per la parifica del conto giudiziale si utilizzano anche le risultanze documentali esterne

In materia di conto giudiziale agenti contabili e parifica, l'art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016, codice di giustizia contabile, dispone: "L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

Mentre per la parifica (mediante la quale il responsabile del procedimento effettua conciliazione tra il rendiconto dell'agente con le scritture contabili dell’ente, attestandone la rispondenza) dei conti giudiziali a denaro non ci sono dubbi sulle modalità, utilizzando prevalentemente (ma non esclusivamente) documentazione interna agli atti, per la parifica del conto consegnatario azioni (titoli in genere) possono nascere perplessità circa i tempi e le modalità di parifica.


La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Campania, con sentenza n. 63/2025 è intervenuta in materia di parifica conto giudiziale agente contabile, chiarendo di fatto anche questo aspetto.

Secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva (delib. n. 4/2020/CONS dell'11.9.2020), a cui il Collegio ritiene di aderire “Nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assumere la “previa parificazione” del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co. 2, 140, co. 1, e 145, co. 3 del D.lgs. N. 174/2016. Tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [Testo unico delle leggi della Corte dei conti (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato che restano riferimento essenziale per l'intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione alcuna. Sicché, all'art. 618 del rdn 827/1924 (il “RCGS”) è previsto che “Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”.

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Sicché, è parere del Collegio che la parifica di cui è menzione nel “Codice” deve intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto il “visto” di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla relazione degli organi di controllo interno, espressamente previsti dall'art. 139 comma 2, che va trasmesso alla Corte unitariamente al conto. Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l'esito di un sub - procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale”.

Quindi, il “visto di conformità” sul conto (“parifica”) non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è corrispondente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511).


I bilanci delle società partecipate, depositati presso il registro delle imprese e quindi pubblici, sono una delle fonti esterne di riferimento nella parifica del conto giudiziale agenti contabili consegnatari azioni, intestati al Sindaco o Presidente.