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Costituzione società in house a cascata: i requisiti vanno valutati a monte

In sede di verifica degli oneri motivazionali ex art. 5 TUSP, la Corte dei conti Marche (deliberazioni dalla n. 53 alla n. 85/2023/PASP) ha censurato le deliberazioni consiliari adottate da alcuni Enti locali in merito all’acquisizione di partecipazione indiretta in una società in house providing, di futura costituzione ad opera di tre società direttamente partecipate da tali Enti, osservandone l’inadeguatezza dovuta ad importanti carenze informative.

Peculiarità del caso di specie è che, “sebbene ancora in via di costituzione da parte delle tre menzionate società partecipate dagli enti locali”, il nuovo organismo societario oggetto di costituzione risulti “già affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in forza del provvedimento” approvato dall’ATO operante nell’ambito di riferimento.

In particolare, l’inquadramento quale in house providing della costituenda e delle società tramite ha destato le perplessità della Sezione, la quale, nel corso della propria attività di controllo, ha rilevato l’assenza di precise indicazioni in merito a “quale sia, per le società consorziate/candidate, la situazione rispetto agli adempimenti ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, anche con riferimento all’eventuale provvedimento di iscrizione da parte di ANAC nell’elenco di cui al citato art. 192”.

In tal senso i magistrati contabili hanno sottolineato come l’iniziativa mostri “criticità sotto il profilo della funzionalità e della razionalità operativa” rischiando pertanto “di frustrare in origine proprio lo scopo di tale complessa operazione societaria finalizzata unicamente all’affidamento in house, poiché, da quanto emerge in atti, neppure per tutti i soggetti consorziati già partecipati dai vari enti locali vi è piena contezza della effettiva situazione rispetto ai sopra richiamati adempimenti, mentre la NewCo risulta già affidataria del servizio in regime di in house providing”.