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Debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza, i tempi da rispettare

La Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 79/2024 ha affrontato quesito in merito all’applicazione dell’art. 191 comma 3 Tuel in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza.

In particolare, la richiesta di parere evidenzia dubbi sull’assimilazione dei due termini (venti giorni e trenta giorni) previsti dalla suddetta procedura, con specifico riferimento al termine di 30 giorni relativo al riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale; sul punto dubitativo, la richiesta di parere richiama la deliberazione/parere della Sezione Sicilia n.191/2019, laddove si evidenzia che in caso di violazione del termine dei 20 giorni (e non viceversa del termine successivo dei 30 giorni) il riconoscimento del debito debba avvenire secondo le modalità dell’art.194 TUEL lett. e) con decurtazione dell’utile di impresa.

Nel merito della richiesta di parere, rileva la Sezione, deve essere preliminarmente evidenziato che il procedimento disciplinato dall’art. 191 comma 3 TUEL ha natura eccezionale e non costituisce prassi né costante, né ordinaria degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Quanto alla presunta diversa rilevanza dei due termini contemplati dall’art. 191 comma 3 TUEL cit. (3. “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”), rileva il Collegio che ai fini della esatta applicazione del comma 4 della medesima disposizione (4. “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”), l’esegesi letterale e teleologica di entrambi i commi (3 e 4 cit.) non consente di attribuire una rilevanza diversa alla violazione dei due differenti termini procedimentali (20 giorni tra la proposta del responsabile dell’ufficio tecnico e la deliberazione della Giunta; 30 giorni dalla deliberazione della Giunta), al fine della esclusione dell’utile d’impresa nel riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ma è altrettanto chiaro, con superamento -sul punto in esame- delle ragioni del dubbio sollevato, che il responsabile dell’ufficio proponente alla Giunta, adempiente entro il termine dei venti giorni, non assume alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell’utile d’impresa, qualora l’inadempimento temporale afferisca la fase successiva della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il secondo termine dei trenta giorni, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedimentali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa del comma 3 citato.